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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con sentenza del 12 dicembre 2011, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Roma, accoglieva parzialmente la domanda proposta da S.M.G. nei confronti di Trenitalia S.p.A., accertando l'idoneità fisica e psico-attitudinale della prima e così l'illegittimità dell'esclusione della medesima dalla selezione indetta dalla Società per il reclutamento di personale nella figura professionale di Capo servizi treno, il conseguente diritto della candidata all'assunzione nel predetto ruolo nonchè la spettanza del risarcimento dei danni patrimoniali, ma non di quelli non patrimoniali, commisurati al lordo delle retribuzioni che la candidata avrebbe percepito dalla data della mancata assunzione a quella dell'effettivo inserimento.

    La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto condivisibili le conclusioni del CTU in ordine all'idoneità fisica e psico-attitudinale alle mansioni oggetto della selezione indetta dalla Società; configurabile in termini di proposta di assunzione, anche alla luce del comportamento successivo della Società, il contenuto dell'emanato bando di concorso; spettante, dunque, l'assunzione della candidata nel ruolo di Capo servizi treno ed il risarcimento del danno patrimoniale commisurato al trattamento economico lordo medio tempore non percepito; infondata in quanto non provata la pretesa risarcitoria relativa ai danni non patrimoniali.

    Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l'impugnazione a cinque motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso la S..

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare il vizio di motivazione e di violazione e falsa applicazione del D.M. n. 206 del 1981, L. n. 210 del 1985, art. 5, D.M. n. 158 del 1986, D.P.C.M. n. 411 del 1987, art. 6,D.Lgs. n. 188 del 2003, artt. 4, 10, 11 e 36, D.Lgs. n. 162 del 2007, artt. 2,4 e 6, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamenta la carenza dell'iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale in sede di valutazione dell'idoneità fisica della candidata per non aver considerato gli atti legislativi e regolamentari relativi in particolare al limite staturale.

    Con il secondo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ed al vizio di motivazione, l'analoga censura è prospettata con riguardo all'adesione della Corte territoriale all'esito della CTU.

    Il terzo motivo, con il quale la Società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 c.c., artt. 1336,1354,1362 c.c. e segg., artt. 1418,1419,1987 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in una con il vizio di motivazione, ripropone la medesima censura relativa all'erroneità del giudizio di idoneità della candidata con riguardo al sancito diritto all'assunzione.

    Il quarto motivo, intitolato alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 ed al vizio di motivazione, è inteso a denunciare l'erroneità della statuizione della Corte territoriale di accoglimento della pretesa al pagamento delle retribuzioni non percepite, di per sè non configurabile in termini di danno patrimoniale subito dalla candidata.

    La violazione e falsa applicazione D.M. n. 127 del 2004, artt. 91 e 1, e tabelle ivi allegate, ed il vizio di motivazione sono dedotti nel quinto motivo in relazione alla ritenuta abnormità della decisione della Corte territoriale in ordine alla liquidazione delle spese di lite.

    Il primo motivo deve ritenersi...

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