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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Si controverte del diritto di A.B., titolare dall'1.2.1968 di pensione di invalidità in regime di convenzione internazionale con pro - rata a carico dell'Inps, alla perequazione automatica su quest'ultima componente per il periodo 1.1.76 - 30.4.84, con gli aumenti in percentuale ed in quota fissa di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10.

    La domanda fu accolta dal Tribunale di Lecce, che riconobbe il diritto del ricorrente alla completa perequazione automatica sul pro-rata italiano con gli aumenti non solo in percentuale, ma anche in quota fissa per il periodo compreso dall'1.1.1976 al 30.4.1984.

    A seguito di impugnazione dell'Inps la Corte d'appello della stessa sede ha rigettato il gravame dopo aver rilevato che il cumulo della pensione italiana e di quella estera era superiore, alla data di decorrenza del febbraio del 1968, al trattamento minimo e che la stessa cosa era per il cumulo della pensione italiana e di quella estera alla data di decorrenza del maggio del 1976, mentre i rilievi critici alle risultanze peritali di seconde cure si basavano su documentazione nuova, prodotta in maniera intempestiva e, quindi, inammissibile.

    Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps con due motivi.

    Resiste con controricorso C.A. quale erede di A.B..

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Col primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 10, in relazione all'art. 112 c.p.c., l'Inps premette che ove vengano in considerazione pensioni erogate in regime internazionale di pro-rata, come nella fattispecie, assume rilievo, ai fini della verifica del superamento del trattamento minimo, la somma delle due quote corrisposte dagli istituti assicuratori italiano e straniero, onde poter applicare l'aumento in quota fissa; inoltre, precisa che, per contro, nel caso in esame la maturazione del diritto alla corresponsione del pro-rata estero non si era verificata ed era stata espressamente contestata la sussistenza del diritto di controparte a percepire il predetto pro-rata estero anteriormente al 30.4.1984. Aggiunge l'Inps che dalla consulenza d'ufficio espletata in secondo grado era emerso che, considerato l'arco temporale 1976 - 1984, il trattamento minimo veniva superato solo nei primi tre anni. Pertanto, la Corte d'appello avrebbe dovuto circoscrivere il diritto alle quote fisse solo agli anni 1976, 1977 e 1978, anni per i quali il cumulo della pensione italiana con quella estera risultava superiore al trattamento minimo, mentre la stessa Corte aveva riconosciuto il diritto anche per gli anni successivi e sino al 1984.

    2. Col secondo motivo, proposto per vizio di motivazione, l'Inps lamenta che la Corte d'appello omette di motivare sulla ragione per la quale ha ritenuto che ai fini della controversia erano rilevanti solo i primi tre anni a partire dal 1976.

    3. Osserva la Corte che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione.

    Il ricorso è inammissibile.

    Invero, dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che l'Inps abbia contestato in maniera specifica, come ora la difesa dell'ente intende sostenere, la maturazione del diritto dell'assistito alla...

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