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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 342 del 17 gennaio - otto febbraio 2011 confermava l'impugnata pronuncia di primo grado, che aveva rigettato la domanda di F.D., volta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con la s.n.c. LE SIRENE di Cosmi Cesira & C., dal marzo 1990 al 6 luglio del 2005, con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, oltre che del t.f.r. spettante. Secondo la Corte capitolina, in base ad acquisite risultanze testimoniali, non emergeva la prova della subordinazione ex artt. 2094 c.c. e ss..

    Avverso l'anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la F. con due motivi, cui ha resistito con controricorso, in seguito illustrato da memoria art. 378 c.p.c., la già convenuta appellata società in nome collettivo.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo l'impugnata sentenza è stata censurata per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5. Il giudice di secondo grado aveva motivato il rigetto del gravame in maniera palesemente contraddittoria, laddove nell'indicare pedissequamente gli indici presuntivi della subordinazione stabiliti della giurisprudenza di legittimità in materia non li aveva però ricondotti alle circostanze istruttorie e documentali emerse nel giudizio di merito, concludendo per l'insussistenza degli stessi nel rapporto de quo.

    Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonchè dell'art. 416 c.p.c., con riferimento all'art. 2094 c.c., in tema di onere della prova.

    Nella specie la convenuta si era solo limitata a dedurre che il rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente era meramente di natura associativa - partecipativa, ma senza fornire alcuna prova specifica al riguardo, tenuto altresì conto di quanto previsto dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 277, art. 86, n. 2 in ordine a rapporti di associazione in partecipazione resi, senza alcuna effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, per cui i lavoratori in tal caso hanno diritto ai trattamenti contributivi economici normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato.

    Nel caso in esame il rapporto in questione non era in alcun modo riconducibile al lavoro in compartecipazione, in quanto nè la convenuta aveva dato prova dell'esistenza degli elementi costitutivi e caratterizzanti tale contratto, quale in primis la partecipazione a rischio d'impresa con accredito degli utili e l'addebito delle perdite dell'associazione; nè erano ravvisabili gli elementi del lavoro autonomo ex art. 2222 c.c., non essendo presenti gli elementi della gestione autonoma del lavoro con...

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