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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con ricorso al Tribunale di L'Aquila del 29.8.2011 SARA D'ANGELO, già dipendente di D.M.C., titolare della ditta SICURAQUILA, impugnava il licenziamento disciplinare intimatole dal datore di lavoro, deducendone la natura ritorsiva e comunque la illegittimità; agiva, altresì, per il riconoscimento del diritto ad una qualifica superiore ed a differenze di retribuzione.

    Si costituiva in causa la società SICURAQUILA srl, allegando di avere acquisito la azienda; D.M.C. veniva dichiarato contumace.

    Per quanto rileva in causa, il Giudice del Lavoro accoglieva la domanda nei confronti di entrambe le parti (imprenditore individuale e società), applicando la tutela di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 (sentenza nr. 317/2014).

    Proponevano appello D.M.C. in proprio e la società SICURAQUILA srl.

    La Corte d'Appello di L'AQUILA, con sentenza del 16-23.7.2015 (nr. 837/2015) rigettava l'appello.

    La Corte territoriale, per quanto di interesse, respingeva il motivo di appello concernente la applicazione da parte del primo giudice della tutela reale.

    Osservava che, a fronte della richiesta di applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, formulata dalla lavoratrice in via principale, la parte resistente non aveva svolto alcuna allegazione; essa, pertanto, non poteva produrre nel secondo grado la documentazione a sostegno del mancato raggiungimento del requisito occupazionale (relazione del proprio consulente, con allegato estratto LIBRO UNICO del LAVORO dell'anno 2009) assumendone la indispensabilità alla decisione, giacchè si trattava non solo di una produzione tardiva ma anche di una allegazione tardiva.

    Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, con unico atto, D.M.C. e la società SICURAQUILA srl, articolato in un unico motivo.

    Ha resistito con controricorso D.S..

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Preliminarmente si dà atto che il Collegio ha autorizzato l'estensore a redigere motivazione semplificata.

    Con l'unico motivo le parti ricorrenti hanno dedotto:

    - violazione e falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c., comma 5, artt. 437,420 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2 e dell'art. 2697 c.c.;

    - omesso esame della circostanza decisiva del numero dei lavoratori occupati alla data del licenziamento e della ammissibilità della documentazione prodotta in appello, in quanto indispensabile alla decisione.

    Le parti ricorrenti hanno censurato la sentenza per avere affermato la tardività della produzione dei documenti e della allegazione della carenza del requisito dimensionale.

    Hanno dedotto: sul primo punto che la produzione era ammissibile perchè caratterizzata dal requisito della indispensabilità; sul secondo, che la allegazione non era tardiva in quanto nel primo grado, su richiesta del giudice(ordinanza del 23.4.2013), la società aveva depositato, tra gli altri documenti, la visura della camera di commercio, dalla quale risultava il dato numerico dei lavoratori occupati, non superiore a quindici (doc. 2) Al deposito assolveva all'onere di allegazione, in quanto introduceva il fatto storico nel processo.

    Il motivo è infondato.

    L'onere di allegare e di provare la assenza del requisito dimensionale previsto per la applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, cade a carico del datore di lavoro (Cassazione civile, sez. un., 10/01/2006, n. 141).

    Nella fattispecie era datore di lavoro alla data del licenziamento il convenuto D.M.C., per quanto pacifico in causa (dal controricorso si ricava che alla data del licenziamento la società SICURAQUILA srI neppure era stata ancora costituita).

    Il datore di lavoro D.M.C., rimanendo contumace, non assolveva all' onere di allegazione.

    La società...

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