ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    che, con sentenza del 17 marzo 2015, la Corte di Appello di Ancona confermava la decisione del Tribunale di Macerata di rigetto della domanda proposta da M.M.T.P. nei confronti dell'Azienda Sanitaria Unica regionale Marche intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito una serie di comportamenti vessatori e persecutori asseritamente integranti "straining" o "mobbing" posti in essere dalla convenuta negli ultimi anni del rapporto di lavoro conclusosi nel 2010 a seguito di licenziamento per superamento del limite del periodo di comporto;

    che, ad avviso della Corte territoriale, correttamente il Tribunale aveva ritenuto non provata nè l'illegittimità dei comportamenti del datore di lavoro, nè la sussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessata e, quindi, la ricorrenza di una condotta di "mobbing" o di "straining";

    che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la M. affidato ad un unico motivo cui l'Azienda Sanitaria resiste con controricorso;

    che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio;

    che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.: la ricorrente chiedendo, preliminarmente, la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, art. 49, conv. con modifiche in L. 15 dicembre 2016, n. 229 e, nel merito, ribadendo le argomentazioni di cui al ricorso; la ASUR ha aderito alla proposta del relatore;

    che alla adunanza dell'8 febbraio 2017 la Corte rinviava la causa a quella odierna in applicazione del D.L. n. 189 del 2016, art. 49, comma 6, conv. in L. n. 229 del 2016, in quanto la ricorrente risultava residente nel comune di Serrapetrona (MC) incluso nell'elenco dei comuni di cui all'allegato 2 di detta...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2043 c.c. e "dei principi fondamentali in tema di risarcimento del danno.." nonchè dell'art. 2697 c.c. e dei "..principi generali in tema di prove.." ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti evidenziandosi che dalla documentazione acquisita agli atti e dalle risultanze della prova orale era rimasto provato il comportamento vessatorio tenuto dalla datrice di lavoro, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale sulla scorta di un non corretto scrutinio delle emergenze istruttorie e di una motivazione insufficiente e contraddittoria che non aveva valutato che la esistenza del nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e la malattia diagnosticata alla M. era stata provata dalle perizie mediche acquisite agli atti;

    che il motivo è inammissibile in quanto nonostante il formale richiamo contenuto nell'intestazione a plurime violazioni di norme di legge, si risolve nella denuncia di una errata o omessa valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti alfine di ottenere una rivisitazione del merito della controversia non ammissibile in questa sede; invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...