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Titolo:
DALLA CORTE DI GIUSTIZIA UN INVITO ALL'INTRODUZIONE DI LIMITI CAUSALI AL LICENZIAMENTO COLLETTIVO? 
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  • Sommario

    (*)Sommario: 1. Le questioni giuridiche affrontate. — 2. L'apertura alle ragioni sociali nel contesto della politica economica europea: cenni. — 3. L'acausalità del licenziamento collettivo nell'ordinamento italiano e la sopravvenuta svalutazione della procedura sindacale sul piano delle tutele individuali. — 4. Un invito della Corte al controllo sulle ragioni del licenziamento collettivo?

  • 1. La Corte si pronuncia in via pregiudiziale su un contenzioso in corso tra una società greca e il Ministero del lavoro ellenico che aveva deciso di non autorizzare il licenziamento collettivo programmato dalla prima.

    Sul primo quesito.

    Secondo la Corte una normativa nazionale che attribuisca all'autorità pubblica il potere di porre restrizioni ai licenziamenti collettivi è, in linea di principio, compatibile con la direttiva 98/56/CE perché le condizioni sostanziali alle quali è subordinata la possibilità per il datore di lavoro di procedere a licenziamenti collettivi non rientrano nel campo di applicazione della stessa. È, però, necessario che i criteri in base ai quali l'autorità pubblica deve decidere siano predeterminati e applicati secondo modalità che non privino la direttiva del suo effetto utile, vanificando sostanzialmente qualsiasi possibilità per il datore di lavoro di ricorrere a licenziamenti collettivi.

    Della direttiva la Corte evidenzia la finalità di ravvicinamento delle legislazioni in ordine alle misure idonee per attenuare le conseguenze derivanti dai licenziamenti collettivi, attraverso la procedura di informazione e consultazione sindacale e l'intervento amministrativo, ma esclude, al contempo, che la stessa individui le circostanze in presenza delle quali il datore di lavoro debba/possa procedere a licenziamenti collettivi: il giudizio in merito al se e al quando si debba elaborare un piano di riduzione di personale non rientra, quindi, nell'ambito di applicazione della direttiva.

    Pertanto deve essere riconosciuta la libertà degli Stati membri di prevedere che l'autorità pubblica, cui la direttiva riconosce il diritto di pronunciarsi sui piani di licenziamento, impedisca i licenziamenti con decisione motivata e a seguito dell'applicazione di criteri predeterminati, quali le condizioni del mercato del lavoro, la situazione dell'impresa nonché l'interesse dell'economia nazionale, nell'ottica...

 

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