1. Nella sentenza (1) in epigrafe la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, l. 3 maggio 1999, n. 124, che, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, consentiva il conferimento di supplenze annuali sull'organico di diritto, per coprire “posti vacanti e disponibili” entro la data del 31 dicembre e che rimanevano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, senza prevedere un numero massimo di rinnovi ed una durata massima complessiva del rapporto nonché in mancanza di ragioni obiettive che lo giustificassero (2).
La questione era stata rimessa alla Corte costituzionale con due ordinanze del Tribunale ordinario di Roma e due ordinanze del Tribunale di Lamezia Terme nell'ambito di alcuni giudizi promossi da docenti e da personale tecnico ed ausiliario, che avevano svolto la loro attività nel comparto scuola in base a plurimi contratti a termine.
La Corte costituzionale a sua volta, con l'ordinanza n. 207 del 2013 (3), disponeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sul presupposto dell'inapplicabilità delle misure contenitive degli abusi nella successione di contratti a termine contemplate, in attuazione della dir. n. 99/70/CE, dal d.lgs. n. 368/2001.
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