1. Le ordinanze in commento — adottate ex art. 1, co. 47 ss. l. n. 92/2012 — si pronunciano sui licenziamenti avvenuti in seguito ad una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale, effettuata, ai sensi della l. n. 223/1991, dal Consorzio Nuovo CARA (Centro Accoglienza Richiedenti Asilo) di Mineo s.c.s. — destinatario dell'appalto per l'attività di assistenza alla persona, pulizie e manutenzione delle aree verdi all'interno del suddetto centro di accoglienza —, a seguito della riduzione del numero di presenze dei richiedenti asilo che avrebbe dovuto essere garantito dalla stazione appaltante presso il centro (una media giornaliera di 3000 ospiti, ridottasi della metà a partire dal settembre 2015).
Le due pronunce del giudice calatino possono essere trattate congiuntamente poiché affrontano le medesime questioni, originate dalla medesima vicenda, pur con qualche differenza con riferimento alle modalità di applicazione dei criteri di scelta legali su cui si sofferma maggiormente l'ordinanza più recente (infra, § 3).
Prima di affrontare i temi strettamente connessi alla definizione di licenziamento collettivo — principalmente legati al potere di sindacato del giudice —, la prima ordinanza si sofferma sul tema dibattuto dell'applicabilità del cd. “rito Fornero” ai licenziamenti collettivi, pronunciandosi in merito nonostante le parti non avessero sollevato la questione. L'approvazione della l. n. 92/2012 (la cd. Riforma Fornero) ha generato, infatti, numerosi dubbi interpretativi, tra cui quello riguardante l'applicabilità del nuovo rito da essa introdotto alle controversie sorte in seguito ad un licenziamento collettivo. E ciò poiché l'art. 1 co. 47 della legge individua come proprio ambito di applicazione le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della l. n. 300/1970 e successive modificazioni,...
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