1. Con sentenza depositata il 17.5.10 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza depositata il 10.11.06 dal Tribunale della stessa sede, ha dichiarato il diritto di D.B., cittadina britannica assunta dall'Università degli Studi di Napoli Parthenope in qualità di lettrice e, successivamente, di collaboratrice linguistica, di percepire la retribuzione prevista per il ricercatore confermato a tempo definito parametrata ad un impegno lavorativo pari a 135 ore a far tempo dal gennaio 1995.
Per l'effetto, ha condannato l'Università al pagamento delle differenze retributive, quantificate sino al settembre 2009 in complessivi Euro 78.099,50.
La Corte territoriale ha premesso che con sentenza del Pretore di Napoli del 14.5.1999 era stata dichiarata la sussistenza fra le parti di un unico rapporto di lavoro subordinato decorrente dall'anno accademico 1986/1987 ed era stato accertato il diritto di D.B. a percepire la retribuzione prevista per i ricercatori confermati a tempo definito.
Ha aggiunto che la D. ha agito in giudizio lamentando l'illegittimità dell'unilaterale riduzione del monte ore annuo di lezioni operata dall'Università e chiedendo l'estensione delle statuizioni passate in giudicato anche al periodo successivo alla summenzionata pronuncia pretorile.
La Corte territoriale ha escluso l'applicabilità della L. 5 marzo 2004, n. 63, con la quale la retribuzione oraria era stata parametrata a 500 ore, perchè la sentenza passata in giudicato aveva riconosciuto un trattamento di miglior favore, trattamento che la stessa legge sopra richiamata aveva fatto salvo. La sentenza d'appello, peraltro, ha ritenuto che la D. non potesse pretendere di essere retribuita anche per le ore eccedenti il limite di 135 previsto dal contratto individuale concluso ai sensi della L. n. 236 del 1995, perchè la sentenza pretorile non conteneva alcuna statuizione in merito...
1.1 - Con il primo motivo di ricorso ci si duole di violazione e falsa applicazione della L. n. 63 del 2004, art. 1, e delle sentenze 18.7.2006 e 15.5.2008 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, anche in relazione all'art. 2909 c.c.: sostiene la ricorrente che il principio del proporzionamento all'orario annuo di attività didattica svolta è stato introdotto dalla citata L. n. 63 del 2004, che, peraltro, ha fatto salvo ogni eventuale trattamento più favorevole, nel caso di specie consistente in quello riconosciuto a D.B. dalla sentenza del Pretore di Napoli, che le aveva riconosciuto il 100% della retribuzione prevista per il ricercatore confermato a tempo definito, sicchè il giudice di appello, che pure aveva rimarcato il principio della necessaria conservazione dei diritti quesiti, non poteva procedere ad una riduzione del quantum, rapportandolo alle ore di servizio effettivamente prestato.
1.2 - Il secondo motivo denuncia violazione di legge per mancata declaratoria di nullità, ex art. 1325 c.c., del contratto di collaboratore esperto linguistico (CEL) stipulato nell'anno accademico 1994/1995 e, comunque, per contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 39 Trattato CE (ora art. 12 e 13 TFUE) come interpretato nelle sentenze della CGCE 26.6.2001, 18.7.2006 e 15.5.2008, nonchè per violazione dell'art. 7 del regolamento CEE 1612/68; in proposito si sostiene in ricorso che il contratto stipulato ai sensi della L. n. 236 del 1995 doveva essere dichiarato nullo per mancanza di causa in quanto al momento della sua sottoscrizione si era già instaurato fra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con le decisioni sopra richiamate; inoltre prosegue la ricorrente - la nullità doveva essere dichiarata d'ufficio anche perchè l'applicazione della L. n. 236 del 1995 ai lettori assunti ai sensi...
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