ARTICOLO N.2
Oneri per prestazioni di lavoro straordinario
Art. 2
1. Il Commissario delegato si avvale di una struttura di supporto composta da un numero massimo di 44 unita' di personale della Regione Calabria, di cui n. 40 di personale non dirigenziale.
2. Al personale non dirigenziale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza, puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili pro capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'ordinamento vigente, fino alla cessazione dello stato di emergenza.
3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa facenti parte della struttura di supporto di cui al comma 1 e direttamente impegnati nelle attivita' di assistenza e soccorso o nelle attivita' connesse all'emergenza, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 20% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio, commisurata ai giorni di effettivo impiego, fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva di comparto.
4. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 108.000,00, sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 7 e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie.
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