- che, con sentenza 27 dicembre 2010, la Corte d'appello di Milano condannava Poste Italiane s.p.a. ad adibire M.A. alle mansioni svolte precedentemente all'accertato demansionamento o ad altre equivalenti e al risarcimento del conseguente danno non patrimoniale liquidato in Euro 35.000,00 anzichè nella minor somma determinata dal Tribunale e rigettava la domanda del secondo di condanna della prima al pagamento di differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori: così parzialmente riformandone la decisione, con sentenza non definitiva, di accertamento dello svolgimento dal lavoratore di mansioni superiori al suo inquadramento dal 1 febbraio 2004 al 23 aprile 2006 e di condanna della società datrice ad assegnarlo a mansioni di livello B e a pagargli le differenze retributive dalla prima data, nonchè di demansionamento dal 24 aprile 2006 e di mobbing, con successiva determinazione, con sentenza definitiva, del relativo danno biologico in misura di Euro 20.000,00 ed esclusione invece, sempre con la stessa, di un danno morale risarcibile;
- che la Corte territoriale escludeva la riconducilità al rivendicato superiore livello B delle mansioni in concreto svolte da M. (di referente per la sicurezza degli uffici postali di Como, controllore degli impianti e dei sistemi di sicurezza, revisore dei guasti, in collegamento con Milano per i problemi della sicurezza) qualificate al livello C, in difetto di allegazione, prima ancora che di prova, di ampiezza di autonomia decisionale;
- che essa riteneva poi dimostrato l'ingiustificato demansionamento subito dal lavoratore, per assegnazione da maggio 2006 presso l'Ufficio Depositi (ex Cassa) ad evasione di compiti elementari (quali il conteggio di tessere e francobolli), comportante la risarcibilità di un danno non patrimoniale, secondo l'allegazione del predetto (di lesione della sua dignità professionale, piuttosto che di perdita...
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