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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    che:

    l'agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia depositata il 22-7-2009, che ha accolto l'appello della Simeon Carpenterie s.r.l. ritenendo illegittimo un avviso di accertamento relativo all'anno 2002, per un maggior imponibile e per indetraibilità dell'Iva conseguente all'impiego di manodopera, alle dipendenze di terzi, in violazione della L. n. 1369 del 1960;

    la società resiste con controricorso.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che:

    l'impugnata sentenza ha motivato l'accoglimento del gravame della società affermando non esser necessario stabilire se, nella specie, si fosse o meno in presenza di un vero appalto, come eccepito dalla società, ovvero di un caso di intermediazione di manodopera: difatti la pretesa impositiva dovevasi ritenere infondata per l'assorbente ragione che la società non aveva eseguito alcun pagamento di retribuzioni, con conseguente inesistenza di obblighi di versamento di ritenute; ha aggiunto che l'intermediazione di manodopera sarebbe fattispecie in sè diversa, sul piano delle conseguenze tributarie, da quella dell'assunzione (e del correlativo pagamento) di lavoratori "in nero", come pure da quella dell'intermediazione simulata per interposizione fittizia dell'appaltatore; in particolare nella vera intermediazione sarebbe configurabile, secondo la commissione, un rapporto diretto tra il lavoratore e il committente non sufficiente a ritenere quest'ultimo obbligato al versamento di ritenute su retribuzione in verità non corrisposte;

    inoltre l'Iva sulle fatture emesse dall'appaltatrice avrebbe dovuto esser ricondotta, sempre a dire della commissione tributaria, al soggetto che avesse effettuato il pagamento delle fatture stesse e che le avesse annotate nei libri contabili, portando a credito l'imposta nelle liquidazioni periodiche; mentre l'ufficio non aveva fornito la prova delle suddette omissioni da parte della società;

    l'amministrazione, coi primi due motivi di ricorso, denunzia la violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 5, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, vuoi in relazione all'interpretazione restrittiva che la commissione tributaria ha dato alla locuzione "a tutti gli effetti" di cui alla norma per prima citata, vuoi in relazione al profilo della fatturazione delle prestazioni ai fini dell'Iva, che a niente rileva dinanzi alla funzione...

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