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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    CHE:

    L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio n. 309/22/13 dep. 26.9.2013, proveniente da Cass. con rinvio (n. 27551/2011 corretta da successiva ord. n. 19585/12), che ha respinto l'appello dell'Ufficio su impugnazione del silenzio rifiuto dell'istanza di rimborso (Irpef 2001), proposta da F.F., ex dirigente Enel, in applicazione della minore aliquota applicabile alle somme liquidate da Fondenel alla cessazione del rapporto di lavoro.

    La C.T.R., richiamati i principi di cui alle S.U. nn. 13642 e 13643 del 2011, ha individuato l'ammontare dei ricavi erogati al contribuente (dal fondo integrativo aziendale (P.I.A), poi trasferito nel Fondenel), maturati fino al 2000, e liquidati in base al prospetto della perizia giurata (contenente i conteggi relativi a quanto maturato in vigenza del fondo PIA e quanto sotto la gestione di Fondenel), nel quale è indicata la somma di rendimento sul mercato; ha quindi distinto la componente di rendimento sulla posizione previdenziale maturata in PIA fino al 31 marzo 1998 da quella maturata in Fondenel (dal 1998 al 2000); conclusivamente ha accertato l'ammontare del rendimento imputabile alla gestione sul mercato, statuendo il diritto al rimborso in applicazione dell'aliquota del 12,50% in luogo della maggiore aliquota applicata dal sostituto d'imposta.

    F.F. si costituisce con controricorso.

    L'Agenzia delle entrate deposita successiva memoria.

    Il ricorrente deposita memoria ex art. 378 c.p.c., cui replica l'Agenzia, con ulteriore memoria.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    CHE:

    1. col primo motivo si deduce error in procedendo, per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 e art. 384 c.p.c. e art. 392 c.p.c. e s.s., non facendo la C.T.R. alcuna distinzione sulle diverse somme maturate in vigenza dei due fondi, pur avendo lo stesso contribuente ammesso (dopo avere richiamato e trascritto due certificazioni rilasciate dall'ENEL, sui rendimenti maturati nella vigenza P.I.A. e Fondenel su cui applicare l'aliquota del 12,50%), che solo i contributi Enel sono stati investiti sul mercato e non anche i contributi versati alla P.I.A., accantonati in bilancio dall'Enel secondo la tecnica della riserva matematica.

    2. Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 115 c.p.c., comma 1 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, avendo lo stesso il contribuente differenziato le somme del fondo di P.I.A. da quelle Fondenel, ammettendo che nella vigenza della PIA l'Enel si è limitata ad accantonare in bilancio le somme senza investirle sul mercato, affermando che solo il rendimento maturato in Fondenel è stato conseguito mediante impiego sul mercato dei contributi.

    3. Col terzo motivo si denuncia insufficiente motivazione sul mancato esame dell'accordo istitutivo della P.I.A. al fine di verificare se le somme affluite nel fondo P.I.A. fossero state o meno impiegate sui mercati finanziari.

    4. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di cui in prosieguo.

    Il principio espresso dalle S.U. di questa Corte va interpretato nel senso che "in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a...

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