1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza 1721/2010, pronunciando sull'appello proposto da M.P. avverso la sentenza del Giudice del lavoro del locale Tribunale, compensava tra le parti le spese del primo grado di giudizio e confermava del resto la sentenza che aveva rigettato la domanda proposta dallo stesso M. nei confronti dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento datoriale.
3. La Corte territoriale ha osservato che:
- con il contratto stipulato tra le parti in data 16 dicembre 2004 e avente decorrenza dal 1 gennaio 2005, era stato conferito al dott. M. un incarico dirigenziale presso il Servizio di odontostomatologia del Presidio unico della ASI n. (OMISSIS) di Reggio Calabria, con "...funzioni di supporto, collaborazione e corresponsabilità con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale della struttura di appartenenza, da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile", mentre nessun cenno era stato fatto nel contratto al conferimento dell'incarico di responsabile di struttura, semplice o complessa; del resto lo stesso C.C.N.L. del comparto sanità, settore dirigenti medici, 1998/2001 aveva previsto che nella mobilità volontaria di un dirigente fra le aziende del comparto (il M. aveva premesso di essere stato dirigente responsabile dell'U.O. di odontostomatologia presso la ASL di Locri) allo stesso possa essere affidato un incarico di consulenza, studio, ricerca, verifica e controllo, ma senza direzione di struttura semplice o complessa (cfr. artt. 20, 27, 30 e 39 del CCNL);
- le mansioni esplicate dal ricorrente erano consistite non solo nelle consulenze indicate nel libero interrogatorio, ma anche in attività di base espletata presso l'ambulatorio odontoiatrico della ex Saub di (OMISSIS), operativo per l'attività di base, e ciò escludeva la perdita...
1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la sentenza omesso di pronunciare sulla domanda risarcitoria di cui al punto 2 delle conclusioni di primo grado, riprodotta numero 3 delle conclusioni di appello, precisamente avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento dell'Azienda sanitaria n. (OMISSIS) di Reggio Calabria alle obbligazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle prestazioni sanitarie specialistiche. Tale causa petendi, cui erano correlati diversi petita (danni da demansionamento e da dequalificazione professionale, danni da riduzione o perdita della quotidiana manualità operativa, lesione di diritti esistenziali della persona, danno biologico e all'integrità della salute), era del tutto autonoma rispetto alla domanda riguardante l'omessa attribuzione delle funzioni di responsabile di struttura, semplice o complessa.
2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 nella parte in cui era stato ritenuto che il dott. M. avesse effettivamente svolto anche un'attività di base presso l'ambulatorio odontoiatrico della ex Saub di (OMISSIS) e che tale attività gli avesse consentito di non perdere la manualità professionale. L'esame dei documenti allegati all'atto introduttivo (elencati nel ricorso per cassazione) deponevano in senso contrario a quanto ritenuto dal Giudice di appello, attestando che le attività specialistiche presso l'ambulatorio suddetto si erano svolte ad orario ridotto e per la sola durata dal gennaio all'aprile 2005.
3. Il terzo motivo denuncia omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 nella parte in cui la sentenza aveva riferito del conferimento dell'incarico di consulenza...
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