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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO IN FATTO

    che, con sentenza depositata il 14.10.2010, la Corte d'appello di Torino ha rigettato l'appello proposto dall'INAIL avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Alessandria l'aveva condannato a rimborsare ad Autoscuola Lombardi e Barbierato s.n.c. di B.R. e C.N. il 90% dei premi versati nel triennio 1994 - 1997;

    che avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione l'INAIL, affidandosi a due motivi di censura;

    che l'azienda ha resistito con controricorso;

    che entrambe le parti hanno depositato memoria.

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 - quater, comma 1, (conv. con L. n. 17 del 2007), in combinato disposto con la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, D.L. n. 646 del 1994, art. 6, commi 2, 3, 7 - bis e 13, e art. 7, comma 1, (conv. con L. n. 22 del 1995), per avere la Corte territoriale ritenuto che i benefici di carattere tributario di cui al D.L. n. 300 del 2006, art. 3 - quater, e al D.L. n. 646 del 1994, citt. art. 6,, si estendessero anche ai premi assicurativi;

    che, con il secondo motivo, l'Istituto ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione delle norme dianzi citt. per avere la Corte di merito ritenuto che le disposizioni richiamate si estendessero anche a coloro che avevano già versato i premi dovuti, legittimandoli a chiedere la restituzione di quanto versato in eccesso;

    che, con riguardo al primo motivo, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, nell'estendere l'applicazione delle disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto "a titolo di tributi, contributi e premi", restando privo di rilievo il mancato rinvio, nel testo della norma, anche alla disposizione di cui al D.L. n. 646 del 1994, art. 7, in quanto il richiamo del D.L. ult. cit., art. 6, commi 2, 3 e 7-bis, da parte della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, è funzionale esclusivamente all'individuazione della categoria dei destinatari del beneficio e non già all'individuazione della tipologia dei tributi a cui riferire l'agevolazione (Cass. nn. 11133 e 11247 del 2010);

    che, con riguardo al secondo motivo, questa Corte ha precisato che la...

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