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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RITENUTO

    che la VI.TRE SRL, esercente attività di verniciatura industriale, per la realizzazione di alcuni lavori all'interno dell'azienda (aggancio e sgancio di pezzi da verniciare) stipulò un contratto di appalto di cui alle scritture del 27.4.2004 e del 5.5.2005 con altra società, il Gruppo Consortile di Imprese associate, il quale tramite due imprese consorziate inviò propri collaboratori inquadrati come coordinati e continuativi per l'esecuzione dei lavori commissionati;

    che un accertamento della Direzione provinciale del lavoro di Milano rilevava, però, che la società appaltatrice (il Gruppo e le consorziate) operava nei fatti come mera intermediatrice di manodopera nel rapporto con varie imprese e l'INPS con cartella esattoriale chiedeva pertanto anche alla VI.TRE srl, in quanto società utilizzatrice, il pagamento dei contributi assicurativi per i lavoratori impiegati nell'appalto e per i periodi desunti dalle fatture del pagamento del corrispettivo;

    che accolta in primo grado l'opposizione svolta dalla VI.TRE srl, in ragione della non identificazione dei lavoratori inviati presso la sede dell'impresa opponente, e proposto appello dall'INPS, la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza 12.03.11, accoglieva l'impugnazione accertando in fatto che la società appaltatrice aveva una struttura inesistente sul piano operativo ed esercitava l'unica attività di intermediazione illecita su grande scala con migliaia di lavoratori;

    che sotto diverso profilo la Corte bresciana riteneva irrilevante che fossero stati richiesti contributi non immediatamente imputabili a rapporti assicurativi specifici per lavoratori non identificati presso la singola impresa committente, atteso che la quantificazione doveva risultare in base al minimale del CCNL applicabile e che il sistema di ripartizione tra i lavoratori iscritti all'INPS garantiva comunque l'integrazione delle posizioni assicurative dei singoli, tra quelli appartenenti...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che il primo motivo è infondato atteso che l'INPS non era tenuto a notificare l'atto di appello anche alla SCCI di cui era procuratore speciale, mentre la SCCI era pure rappresentata nel giudizio di appello dallo stesso difensore costituitosi per l'INPS;

    che il secondo motivo è infondato perchè volto a contestare nel merito l'accertamento dell'illiceità del rapporto contrattuale intervenuto tra committente e fornitore di manodopera (qualificato come soggetto inesistente sotto il profilo imprenditoriale), accertamento effettuato dal giudice di merito con analitica e logica motivazione, alla luce di una molteplicità di circostanze di fatto di natura documentale, e con valutazione non censurabile in questa sede, sotto alcuno dei dedotti profili;

    che del pari infondato è il terzo motivo non avendo la Corte violato alcun parametro logico o normativo nell'accertare la natura subordinata dei rapporti di lavoro dei soggetti impiegati nell'appalto illecito conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche sotto il profilo della selezione del materiale probatorio utilizzato ai fini della decisione;

    che privi di fondamento sono pure i rimanenti motivi volti a contestare l'an ed il quantum della pretesa contributiva in quanto, come risulta dalla sentenza, sul piano oggettivo della determinazione del quantum dell'imponibile contributivo, la base imponibile si ricava sulla scorta "dei minimali contributivi" e del numero dei lavoratori impiegati nell'appalto illecito;

    che la fattura relativa al corrispettivo pagato dal committente al fornitore della manodopera in base all'orario svolto dai lavoratori è stata quindi utilizzata per determinare - sulla scorta della tariffa oraria corrisposta e di un orario settimanale di 40 ore - il numero dei lavoratori impiegati nell'appalto, in relazione ai quali si è poi proceduto a quantificare l'obbligazione contributiva dovuta; fermo...

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