che con sentenza in data 21.12.2011 la Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza del Tribunale di Terni, ha condannato Equitalia s.p.a. al pagamento in favore di F.L. della somma di Euro 3.723,82 oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo in relazione allo straordinario prestato nei limiti della prescrizione quinquennale rigettando le altre domande avanzate dal F., che avverso tale sentenza il F. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese Equitalia Centro s.p.a. con controricorso ed entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Che la censura con la quale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 è infondata. La Corte di appello con accertamento di fatto non censurabile, in esito ad una ricostruzione delle mansioni in concreto svolte, di quelle rivendicate e di quelle attribuite e tenuto conto delle declaratorie contrattuali di riferimento, ha verificato, in concreto e sulla base delle allegazioni e delle prove offerte, che le mansioni impiegatizie attribuite al ricorrente (che aveva chiesto di essere spostato a cagione della gravosità dei compiti di esattore) erano equivalenti a quelle in precedenza assegnate. Ha dato conto del fatto che lo svolgimento saltuario di compiti riferibili a qualifiche inferiori non era di per sè decisivo, in mancanza di elementi di valutazione, che era onere del lavoratore offrire, circa la prevalenza di tali attività. Con la censura pur lamentandosi una errata applicazione dell'art. 2103 c.c. si pretende piuttosto dalla Corte una non consentita diversa e più favorevole valutazione delle emergenze istruttorie non potendosi ravvisare nel ragionamento seguito dalla Corte di merito la denunciata violazione.
Che del pari è infondato il secondo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, degli artt. 2103, 1175 e 1375 c.c. e l'omessa erronea e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio in quanto, ancora una volta, si pretende una rivisitazione del materiale probatorio in senso più favorevole al ricorrente che è invece preclusa a questo giudice di legittimità. Non sussiste la denunciata omessa pronuncia poichè la Corte ha esplicitato le ragioni per le quali, diversamente da quanto auspicato nell'atto di appello, il teste C., le cui dichiarazioni erano state...
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