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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DEL PROCESSO

    Con ricorso al Tribunale di Velletri del 24.6.2010, poi riassunto al Tribunale di Roma per competenza territoriale, S.G.M. agiva nei confronti della società COMPAGNIA AERONAUTICA ITALIANA (in prosieguo, C.A.I.) spa per l'accertamento della illegittimità del licenziamento per raggiunti limiti di età intimatogli in data 7.4.2009 con decorrenza dal 15.1.2010, deducendone la natura discriminatoria e ritorsiva nonchè la illegittimità in ragione dell'esercizio della opzione per il proseguimento della attività lavorativa sino al 65^ anno di età.

    In via subordinata chiedeva accertarsi il suo diritto al computo del preavviso dal 60^ ano di età o dalla fine della malattia o, in via ulteriormente gradata, il diritto al differimento del licenziamento sino al raggiungimento della "finestra" di accesso alla pensione.

    Agiva altresì per l'annullamento della sanzione disciplinare della multa irrogatagli nel dicembre 2009, per la condanna della società al pagamento di indennità e premi e per il risarcimento del danno alla salute ed alla personalità.

    Il Giudice del Lavoro, con sentenza del 21.5.2012 (nr. 9039/2012), annullava la sanzione disciplinare e rigettava le ulteriori domande.

    La Corte d'appello di Roma, pronunziando sull'appello del lavoratore e sull'appello incidentale di C.A.I. spa, con sentenza del 28.3- 9.6.2014 (nr. 3109/2014), in accoglimento parziale dell'appello principale condannava CAI spa al pagamento delle differenze di retribuzione sui premi di rendimento; rigettava gli ulteriori motivi dell'appello principale e l'appello incidentale.

    Per quanto rileva nella presente sede, la Corte territoriale osservava che la C.A.I. era una società costituita ai sensi dell'art. 25 L. 124/2007, svolgente una attività economica simulata, essendo una società di copertura dei servizi segreti, come accertato in primo grado all'esito della produzione, ai sensi della L. n. 124...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 - nullità del procedimento per violazione dell'art. 416, commi 2 e 3, art. 437 c.p.c., art. 2697 c.c., L. n. 124 del 2007, art. 42, commi 5 ed 8.

    Ha esposto che la inapplicabilità della disciplina del rapporto di impiego privato, per essere C.A.I. spa una società di copertura dei servizi segreti, costituiva oggetto di una eccezione in senso stretto, che avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione.

    La società si era invece limitata a dedurre nella memoria difensiva di avere natura giuridica "più propriamente pubblica" senza eccepire la inapplicabilità della disciplina di diritto comune nè contestare lo svolgimento anche di attività commerciale di natura privata, deduzioni ed eccezioni sollevate solo nella memoria difensiva in sede di appello.

    La disciplina dell'art. 42 L. 124/2007, in materia di classifica di segretezza di determinati documenti, poneva vincoli alla loro produzione ma non esimeva C.A.I. dal formulare tempestive contestazioni nella memoria di costituzione e dal proporre la eccezione di inapplicabilità della normativa sull'impiego privato.

    La maggior parte dei documenti prodotti tardivamente da CAI, inoltre, non recava la classifica di "riservato" e quindi avrebbe potuto essere prodotta tempestivamente, non occorrendo la autorizzazione del giudice: tra questi documenti vi era il regolamento allegato al D.P.C.M. 9 settembre 2008, sui limiti di impego del personale navigante, sul quale si fondava la affermata risoluzione del rapporto di lavoro ope legis, che era stato già allegato al ricorso di primo grado, come documento nr. 19.

    Il motivo è infondato.

    La individuazione della disciplina legale applicabile al rapporto di lavoro non costituisce oggetto di una eccezione di parte, trattandosi della attività di...

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