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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Novara - che aveva condannato il Centro Ricerche Casearie s.r.l. in liquidazione al pagamento in favore di L.C.M.A. della somma complessiva di Euro 828.980,93 a titolo di indennità convenzionalmente stabilita dalle parti come trattamento di miglior favore per il caso di cessazione del rapporto di lavoro per volontà della società (tre annualità di retribuzione) e per indennità sostitutiva del preavviso in conseguenza del licenziamento intimato il 24 aprile 2009 - ha confermato le statuizioni risarcitorie; ha ritenuto che ne dovessero rispondere in solido anche le altre società convenute (Alce s.r.l., Mofin s.r.l., Samo s.r.l., Biolab Research s.r.l., Alce International s.r.l.) appartenenti al gruppo societario Centro Ricerche Casearie in liquidazione s.r.l.; ha accolto l'appello incidentale del Lo Guercio ed ha condannato le società convenute a corrispondere, sulle indennità già riconosciute, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

    2. La Corte territoriale, per quanto qui interessa, ha ritenuto pienamente provata l'esistenza di un centro unitario di imputazione del rapporto di lavoro ed ha quindi ritenuto che il lavoratore per soddisfare il proprio credito si era correttamente rivolto indifferentemente a tutte le società del gruppo convenute in giudizio.

    3. Ha poi accertato il diritto del lavoratore a conseguire, per effetto della risoluzione del rapporto, l'indennità convenuta nella lettera del 1.1.2008, quale trattamento di miglior favore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva ancorato senza alcuna specificazione alla mera risoluzione del rapporto per volontà datoriale.

    4. Per la cassazione della sentenza ricorrono le società C.R.C. s.r.l. in liquidazione, Alce s.r.l., Biolab Research s.r.l., Alce International s.r.l., Mofin s.r.l. e Samo s.r.l. con due articolati...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    5. Con il primo motivo ricorso è censurata sotto vari profili la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il rapporto di lavoro del signor L.C. fosse imputabile indistintamente a tutte le società convenute legate rapporti tra tali da poter individuare un unico centro di imputazione dello stesso.

    6. La censura è infondata. Questa, pur variamente articolata, si risolve nella richiesta di una diversa e più favorevole valutazione del materiale probatorio acquisito al processo non consentita al giudice di legittimità.

    7. Occorre premettere che, come più volte affermato da questa Corte di Cassazione nell'esaminare fattispecie riconducibili al fenomeno dei c.d. gruppi societari, se è ben vero che il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a fare capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese, tuttavia ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra vari soggetti è ben possibile ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 06/04/2006 n. 6707 e 06/06/2008 n. 17535 citate dalle ricorrenti ed anche Cass. 07/09/2007 n. 18843, 12/02/2013n. 3482 e recentemente Cass. 20/12/2016 n. 26346). Spetta al giudice di merito accertare l'esistenza del frazionamento fraudolento attraverso l'esame delle attività delle singole imprese gestite formalmente da soggetti diversi attraverso la verifica dell'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto...

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