Rilevato che:
- con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto -, decidendo l'appello proposto da Poste Italiane S.p.A. nei confronti di M.A.M., confermava la sentenza del Tribunale di Taranto nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra la società e la M. per il periodo 1.7/30.9.2000 ai sensi dell'art. 8 c.c.n.l. 26.11.94 (primo dei contratti per i quali la lavoratrice aveva chiesto la declaratoria di nullità del termine) e conseguentemente disposto la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In parziale riforma della decisione di primo grado condannava la società al risarcimento del danno pari a dodici mensilità della retribuzione. Riteneva la Corte territoriale corretta l'interpretazione della normativa legale e contrattuale applicabile al contratto dedotto in giudizio in punto di onere di specificazione delle ragioni del termine e di prova in concreto delle stesse;
- per cassazione di tale sentenza ricorre la società con due motivi;
- M.A.M. resiste con controricorso;
- la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
- entrambe le parti hanno depositato memorie;
- il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che:
- con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, e dell'art. 8 del c.c.n.l. 2001 anche in relazione all'art. 2967 c.c.. Lamenta che il Giudice del gravame, trascurando di considerare che il contratto a tempo determinato era stato stipulato "per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo...
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