ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con sentenza 21 ottobre 2011, la Corte d'appello di Roma rigettava le domande di D.P., + ALTRI OMESSI

    A motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva, con ampia e congrua argomentazione critica, la natura retributiva dei trattamenti pensionistici integrativi e pertanto degli accantonamenti effettuati per essi dal datore di lavoro, ascrivibili alla categoria delle erogazioni in senso lato attinenti alla corrispettività alla prestazione lavorativa.

    Essa escludeva invece, contrariamente al Tribunale, che tali accantonamenti potessero essere inclusi nella base di computo del T.f.r., in funzione di una sua riliquidazione, avendo a ciò i lavoratori suindicati rinunciato (al contrario dei loro colleghi G.B., G.A., F.T. e D.S.D., che una tale rinuncia non avevano sottoscritto e disattese le eccezioni di prescrizione e di errato conteggio determinativo dei relativi diritti formulate da Ina Assitalia s.p.a. nei loro confronti), per effetto della volontà abdicativa chiaramente manifestata, con gli accordi transattivi sottoscritti e non impugnati a norma dell'art. 2113 c.c. seguiti da relative quietanze, di conciliazione di "ogni controversia attuale o potenziale inerente il... rapporto di lavoro" e di rinuncia "ad ogni diritto comunque inerente il rapporto di lavoro", verso l'accettazione di somme indicate in ogni verbale.

    Con atto notificato il 25 gennaio 2012, i lavoratori suindicati (ad eccezione di D.N.B. e Da.Gi.) ricorrono per cassazione con unico motivo, cui resiste la società datrice con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con unico motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1965 c.c. ed omessa e insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso, per erronea qualificazione giudiziale dei verbali di accordo e delle quietanze sottoscritti alla stregua di transazioni, in difetto di alcun contrasto, neppure prefigurabile, sulla base di computo del T.f.r. e così pure di consapevole volontà abdicativa in ordine a pretese riguardanti la sua composizione, in mancanza di alcun riferimento (nè determinato nè determinabile) nelle scritture suddette, unilateralmente predisposte dalla società datrice e nella convinzione dei lavoratori della ricezione di quanto dovuto per T.f.r., attesa l'imputazione della somma loro corrisposta, oltre a detta spettanza, a titolo di incentivo all'esodo.

    2. Il motivo è infondato.

    2.1. Appare opportuno premettere che, ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisca, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreti una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale, laddove nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (Cass. 31 gennaio 2011, n. 2146; Cass. 6 maggio 2015, n. 9120; Cass. 15 settembre 2015, n. 18094). Sicchè, laddove difetti una tale consapevolezza e ciò sia stato accertato in merito all'esclusione della previsione di...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...