ARTICOLO N.16
Affidamento e attribuzione alle Agenzie regionali dei beni funzionali alle loro attività
Art. 16
1. Il presente articolo disciplina il completamento dell'affidamento da parte della Regione Emilia-Romagna dei beni mobili ed immobili ai seguenti enti sub-regionali, che sono tutti dotati di autonomia patrimoniale:
a) Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
b) Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA);
[ c) Istituto per i beni artistici culturali e naturali (IBACN) ] 1;
d) Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici (Intercent-Er);
e) Agenzia regionale per il lavoro (ARL);
f) Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).
2. Alle Agenzie di cui al comma 1 è affidata, con le modalità ed i tempi di cui al presente articolo, la gestione dei beni immobili appartenenti al demanio e patrimonio disponibile e indisponibile regionale, insistenti sul territorio, funzionali allo svolgimento delle attività proprie.
2 bis. Per quanto riguarda l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile i beni di cui al comma 2 si identificano negli immobili di proprietà regionale funzionali alla difesa del suolo, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla sicurezza idraulica, così come risultanti nell'inventario dei beni immobili regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), con esclusione di quelli adibiti a sedi di uffici. Tali beni verranno affidati in gestione con le modalità di cui al successivo comma 3...
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