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Prassi

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    Destinatari
    • EPIGRAFE

      Obbligazione contributiva di finanziamento dell’indennità economica di malattia per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti (gestioni ex ENPALS).



    • ARTICOLO UNICO


    • Premessa

       

       

      In relazione al completamento del processo di integrazione dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex Enpals), allo scopo di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro e lo svolgimento delle funzioni di assistenza e controllo da parte delle Sedi territoriali dell’Istituto, con la presente circolare, si delineano in modo sistematico i principi legislativi che regolano il finanziamento dell’assicurazione economica di malattia per i lavoratori iscritti alle predette Gestioni e si forniscono le istruzioni operative finalizzate a promuoverne l’uniforme applicazione.

      In ordine ai principi generali, si fa presente che nell’ambito dello spettacolo la tutela relativa all’assicurazione economica di malattia trova il suo principale fondamento normativo nel medesimo testo di legge che regola l’assicurazione IVS e, in particolare, il Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 con il quale è stata regolamentata la relativa disciplina in regime sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria di malattia di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138.

      Infatti, proprio tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni rese dai lavoratori del settore - non sempre riconducibili agli schemi tipici del rapporto di lavoro subordinato - il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere che l’assicurazione di malattia fosse riconosciuta a tutti i lavoratori dello spettacolo stabilendo, pertanto, regole volte a rendere effettiva detta tutela anche ai soggetti che svolgono la loro attività senza vincolo di subordinazione (es. prevedendo l’erogazione del relativo trattamento da parte...

    • DESTINATARI


      Ai Dirigenti centrali e periferici

      Ai Responsabili delle Agenzie

      Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

      Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

      e, per conoscenza,

      Al Presidente

      Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

      Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

      Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

      Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

      Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

      Ai Presidenti dei Comitati regionali

      Ai Presidenti dei Comitati provinciali

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