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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con ricorso al Tribunale di Pordenone del 3.7.2006 B.L., M.M., N.L. e NE.GR., dipendenti di POSTE ITALIANE spa con orario di lavoro part time, agivano nei confronti del datore di lavoro per sentire accertare la illegittimità del sistema di calcolo con il quale veniva liquidata la retribuzione giacchè articolato sulle ore lavorate e non sulla percentuale di prestazione lavorativa svolta rispetto ad una prestazione full time, pari al 67%.

    Poste Italiane proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione di retribuzioni asseritamente liquidate in misura superiore al dovuto.

    Il Giudice del Lavoro accoglieva la domanda principale, rigettando quella riconvenzionale.

    La Corte d'appello di Trieste, pronunziando sull'appello di entrambe le parti, accoglieva l'appello delle lavoratrici in punto di spese di lite e rigettava l'appello di Poste Italiane.

    Ha proposto ricorso per la Cassazione della sentenza la società Poste Italiane spa, articolato in due motivi.

    Hanno resistito con controricorso B.L., M.M., N.L. e NE.GR..

    Le parti hanno depositato memorie.

    E' stato depositato verbale di conciliazione sindacale del 25 marzo 2014 relativo alla posizione di M.M..

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Preliminarmente deve darsi atto della cessazione della materia del contendere in ordine al rapporto tra Poste Italiane spa e M.M..

    Con verbale di conciliazione sindacale del 25 marzo 2014, nell'ambito della più ampia intesa di risoluzione del rapporto di lavoro e di definizione del contenzioso pendente, POSTE ITALIANE spa ha rinunziato all'odierno ricorso e M.M. ha accettato la rinunzia, a spese compensate.

    Il rilievo dell'accordo transattivo intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo (Cassazione civile, sez. lav., 15/06/2010, n. 14353).

    Il giudizio riguarda dunque le sole posizioni delle lavoratrici B.L., N.L. e NE.GR..

    1. Con il primo motivo la società POSTE ITALIANE spa ha dedotto - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, art. 61 (rectius: art. 4), nonchè - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, - omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

    Ha censurato la sentenza per avere ritenuto la erroneità del sistema di computo della retribuzione da essa adottato per il part time affermandone la diversità rispetto al conteggio del corrispettivo per il lavoro a tempo pieno.

    Ha assunto che, fermo il principio di non discriminazione del lavoratore part time, il trattamento economico mensile doveva essere riproporzionato in relazione alla ridotta entità della prestazione lavorativa (salvo diverse previsioni del contratto collettivo).

    Le lavoratrici erano state pacificamente retribuite in proporzione alla durata effettiva della attività lavorativa sicchè null'altro era loro dovuto.

    2. Con il...

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