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Estremi:
T.A.R. Roma, (Lazio), 2017,
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  • Fatto

    FATTO

    Premettono i ricorrenti, in servizio presso l'Agid (Agenzia per l'Italia Digitale) con la qualifica di "Professional" e appartenente al contingente proveniente da DigtPA, di avere subito nel corso degli anni diversi trasferimenti, in quanti assunti inizialmente dal CT RUPA, a seguito di superamento del relativo concorso pubblico, con applicazione del CCNL ex-Intersind (funzionari comparto telecomunicazioni) e contratto individuale CCNL INPDAI; poi, a seguito soppressione del CT RUPA, trasferiti al CNIPA, con mantenimento del trattamento giuridico ed economico in godimento; quindi, a seguito della trasformazione del CNIPA in ente pubblico non economico denominato DigitPA, inquadrati sulla base di apposita tabella di equiparazione, con salvaguardia del trattamento economico e giuridico. Riferiscono che, ai sensi dell'art. 70, comma 4, d.lgs. 165/2001, è stato negoziato con l'ARAN un contratto specifico DigitPA, valido per il quadriennio 2006-2009, con sistema di classificazione del personale articolato i tre categorie e, per quanto di interesse, con individuazione nell'Area Terza di un'area professionale specifica, articolata in due settori (tecnico e amministrativo), caratterizzata da elevato contenuto specialistico, orario di lavoro differenziato, mancato pagamento del lavoro straordinario, in recepimento delle regole civilistiche per i Quadri (art. 2095 c.c.).

    Impugnano, pertanto, il dPCM 9 gennaio 2015, in attuazione del d. l. n. 83 del 22 giugno 2012, da cui deriverebbe una lesione diretta ed immediata della loro posizione giuridica per essere collocato il personale "professional", livelli F6, F7, F8 e F9, tramite la tabella di equiparazione B, nei ruoli del comparto "Ministeri" Area terza, Funzionari F7, con conseguente diminuzione quantitativa e qualitativa della qualifica rivestita e cessazione di aspettative di progressione di carriera, contrariamente a quanto previsto nel contratto...

  • Diritto

    DIRITTO

    È controversa la complessa attività di organizzazione posta in essere a seguito dell'istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito Agid), giusta art. 19 e seguenti, del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012.

    Per quanto di interesse, i ricorrenti reclamano l'annullamento di tutti gli atti attraverso i quali i medesimi sono stati inseriti nella Terza Area, posizione economica F7, nonostante la posizione professionale precedentemente posseduta nell'ente di provenienza DigitPA che, ai sensi del CCNL di tale ente (sottoscritto il 12 aprile 2011 per il periodo 2006-2009 e tuttora applicato), corrisponde al profilo di "Funzionario tecnico Professional" e "Funzionario amministrativo Professional", con la previsione di ulteriori fasce economiche (F6-F9). Lamentano, in proposito, un grave vulnus alle aspettative di carriera, non solo giuridiche, ma anche economiche, attesa l'incoerenza tra le categorie del CCNL ex DigitPA e il CCNL del Comparto Ministeri, in ragione dell'elevato contenuto specialistico dei profili ricompresi nell'area "professional", superiore rispetto a quella individuata come corrispondente. Lamentano, inoltre, che per effetto dei disposti inquadramenti nella fascia economica apicale (F7), viene di fatto frustrata l'aspettativa di sviluppo di carriera, posto che i profili professional (sia tecnico che amministrativo) hanno una collocazione di accesso già nella fascia retributiva F6, e, all'interno della propria categoria, la progressione economica si sviluppa fino alla fascia F9. In sostanza, non lamentano tanto una reformatio in pejus, quanto, piuttosto, l'incoerenza della prevista collocazione in profili per nulla comparabili a quelli posseduti, sia per qualificazione professionale, comportando la nuova collocazione una deminutio rispetto ai precedenti inquadramenti, ed aspirando, invece, ad...

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