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Estremi:
T.A.R. Roma, (Lazio), 2017,
  • Fatto

    FATTO

    1. - Le associazioni ricorrenti svolgono statutariamente l'attività sindacale nell'interesse dei loro iscritti, lavoratori dipendenti dell'ENAV S.p.a. e di altre società che operino nel campo dell'assistenza al volo e dei servizi al traffico aereo (vedi i rispettivi statuti delle ricorrenti, docc. 2 e 3 ric.). ENAV S.p.a. è la società pubblica, interamente controllata dal MEF e vigilata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT), a cui lo Stato italiano affida la gestione e il controllo del traffico aereo civile. I rapporti di lavoro tra i dipendenti e l'ENAV sono regolati da contratti collettivi nazionali di lavoro di diritto privato.

    2. - Con ricorso ex art. 10 Legge 12 giungo 1990, n. 146 notificato a mezzo PEC il 14.6.2016 e depositato il giorno seguente, le associazioni sindacali hanno adito questo TAR, esponendo in fatto quanto segue:

    - in relazione alla vertenza nazionale aperta in data 9 marzo 2016 - riguardante la normativa concernente l'accesso al trattamento pensionistico del personale ENAV appartenente ai profili professionali di Controllore del traffico aereo, Pilota, Operatore Radiomisure, Esperto di assistenza al volo e Meteorologo, per il quale, a fronte dell'elevazione dell'età pensionabile, è rimasto immutato il limite d'età entro il quale resta valido il titolo abilitante all'esercizio della professione - la LICTA aveva indetto lo sciopero nazionale per il giorno 17 giugno 2016 (dalle ore 13.00 alle ore 17.00);

    - con riguardo alla predetta vertenza, era stato in precedenza indetto altro sciopero di n. 4 ore per il giorno 14 maggio 2016 (doc. 4 ric.), differito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con ordinanza del 12.5.2016, n. 184T, rispettata dalle sigle sindacali ricorrenti;

    - con nota del 13.5.2016, la LICTA immediatamente indicava come nuova data dello sciopero nazionale quella del 17.6.2016 (doc. 6...

  • Diritto

    DIRITTO

    Va preliminarmente rilevato che, nonostante lo svolgimento dello sciopero nella data del 17 giugno dello scorso anno, il Collegio non può addivenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere (secondo le conclusioni rassegnate dall'Avvocatura erariale) né di sopravvenuta carenza di interesse in capo alle associazioni ricorrenti. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, la declaratoria di cessata materia del contendere si ha nelle fattispecie in cui "nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta", il che tipicamente accade nell'ipotesi di annullamento d'ufficio da parte dell'Amministrazione del provvedimento lesivo già adottato ovvero, a fronte di interessi pretensivi azionati dalla parte privata, con l'adozione del provvedimento ampliativo inizialmente denegato. Nella specie, viceversa, si è potuto svolgere, in effetti, lo sciopero per cui è causa nella giornata programmata ma ciò è avvenuto, non a causa di un riesame della precedente determinazione da parte dell'Amministrazione che abbia riconosciuto le ragioni delle ricorrenti, bensì soltanto per effetto del decreto monocratico di sospensiva dell'ordinanza impugnata, adottato dal Presidente di questa Sezione, successivamente confermato dal Collegio nella camera di consiglio del 6.7.2016.

    Non può neanche parlarsi di un sopravvenuto difetto di interesse ad ottenere la pronuncia da parte delle associazioni ricorrenti in quanto la portata naturalmente provvisoria e interinale della pronuncia cautelare, in assenza di una successiva sentenza accoglimento nel merito della domanda, condurrebbe alla caducazione degli effetti del provvedimento cautelare che sarebbe del tutto inidoneo all'affermazione (o negazione) della legittimità dell'azione sindacale nell'esercizio esercizio del diritto di sciopero nel caso concreto, di fronte ad un'ordinanza ministeriale di...

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