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Consiglio di Stato, 2017,
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  • Fatto

    FATTO

    L'appellante Baby & Job s.r.l. impugna la sentenza in epigrafe, che ha respinto il suo ricorso avverso gli atti di una gara indetta da ATAC s.p.a. per l'affidamento della gestione degli asili nido aziendali nei siti ATAC di Magliana, Tor Sapienza e Prenestina per tre anni educativi (dal 2012/13 al 2014/15) con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

    L'appellante, dopo aver ricordato i fatti della gara (e in particolare l'ammissione alla fase della valutazione economica delle sole Baby & Job s.r.l. e Esperia s.r.l.; la valutazione di anomalia dell'offerta economica di Esperia e la successiva positiva verifica di congruità e infine l'aggiudicazione definitiva alla stessa Esperia, preceduta però dall'avvio di esecuzione dell'appalto), espone di aver invano esperito il procedimento precontenzioso e di aver quindi adito il Giudice amministrativo per i seguenti motivi:

    1. Incongruità dell'offerta della società aggiudicataria, con riferimento ai costi del personale, per l'omessa considerazione di n. 110 ore di lavoro, che non sono state monetizzate.

    2. Il calcolo del costo annuo del personale valorizzato dall'aggiudicataria sarebbe risultato incongruo per tre aspetti:

    a. violazione dei minimi salariali imposti dal ccnl e/o dalle tabelle ministeriali;

    b. omessa considerazione e giustificazione degli altri costi del personale, quali ferie, festività soppresse e permessi retribuiti;

    c. violazione del principio di non discriminazione tra i lavoratori assunti part. time e quelli assunti a tempo pieno.

    3. L'aggiudicataria avrebbe omesso di giustificare i costi della formazione da tenersi fuori dell'orario di servizio.

    4. Inattendibilità dei costi imputati per gli alimenti.

    5. L'anticipata esecuzione del servizio a favore di Esperia, ancor prima dell'aggiudicazione e della stipulazione del...

  • Diritto

    DIRITTO

    Va preliminarmente respinta la richiesta istruttoria dell'appellante di nomina di CTU, atteso che la causa appare sufficientemente istruita per la decisione.

    Nel merito, la sentenza appellata resiste alle doglianze e va confermata.

    Appare condivisibile il percorso logico seguito dal Giudice di primo grado, che ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio e ne ha fatto retta applicazione al caso concreto.

    Con riferimento al primo dei motivi prospettati (l'aver il Giudice di primo grado respinto il ricorso sulla base di motivazioni addotte dalle parti resistenti solo in corso di causa ma non nella sede della verifica di congruità, con riferimento alle voci relative al costo del lavoro), diversamente da quanto affermato dalla società appellante, dall'esame degli atti la doglianza non appare fondata, attesi i noti limiti entro cui può svolgersi il sindacato di legittimità. Invero, ferma restando la inammissibilità di "aggiustamenti" dell'offerta nel corso del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta stessa, non è precluso all'offerente fornire in tale sede elementi informativi ulteriori, volti a offrire i richiesti chiarimenti e a consentire alla Commissione di gara il puntuale giudizio sulla complessiva attendibilità dell'offerta. E tale giudizio, "fondato sull'apprezzamento globale e sintetico sulla serietà dell'offerta nel suo insieme e non sulla singola voce di costo", che sostanzia una tipica espressione di discrezionalità tecnica, può essere vagliato dal Giudice amministrativo limitatamente ai profili di contraddittorietà, arbitrarietà o irragionevolezza (ex multis sentenza n. 223 del 17 gennaio 2011). Né appare precluso offrire, nella successiva sede di giudizio, elementi informativi volti semplicemente ad illuminare sul procedimento logico seguito dalla...

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