La Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale con cui il primo giudice aveva accolto l'opposizione alle cartelle esattoriali, emesse su istanza dell'Inail in base ai verbali ispettivi del 9 marzo 2001 e del 9 maggio 2002, proposta dalla società Asfalti e Bitumi di C. &G srl, nei limiti della prescrizione quinquennale.
La Corte territoriale, premesso che correttamente era stato applicato il termine di prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, ha ritenuto che dai rapporti di presenza acquisiti presso lo stabilimento petrolchimico di (OMISSIS), nonchè dalle risultanze dei verbali di accertamento, non risultavano dimostrati i fatti costitutivi posti a base dell'Istituto per le richieste contributive.
Ha affermato, infatti,con riferimento alle contestazioni dell' Inail in base alle quali i lavoratori,pur in cassa integrazione, avevano svolto attività lavorativa nonchè ore di lavoro in eccedenza rispetto a quelle registrate a busta paga, che doveva ritenersi insufficiente il richiamo alle indicazioni sulle presenze di personale contenute nei rapporti di presenza, acquisiti presso lo stabilimento, non provenienti dal datore di lavoro e non rivestendo valenza confessoria; nè essendo sufficienti le dichiarazioni rese dall'ispettore, nè tanto meno le divergenze tra le dichiarazioni rese dalla società all'Inail rispetto a quelle rese all'Inps.
Avverso la sentenza ricorre l'Inail con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste con controricorso la società.
Il ricorrente denuncia vizio di motivazione, mancato esame di un punto decisivo della controversia e del precedente specifico tra le stesse parti, di uno dei motivi di ricorso di appello con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5.
Osserva che la Corte aveva deciso in modo diametralmente opposto rispetto ad un precedente specifico della stessa Corte di cui non aveva tenuto conto, sebbene richiamato nelle note depositate dall'Inail; nè aveva esaminato le ingiustificate discordanze tra quanto dichiarato dalla società all'Inail e quanto dichiarato all'Inps, come accertato dagli ispettori, circostanza già di per sè prova dell'omissione contributiva. Lamenta, infine, l'erronea valutazione del verbale ispettivo sotto il profilo probatorio nonchè delle dichiarazioni rese dagli ispettori sottolineando la totale carenza della motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
L'unico motivo, nelle sue articolazioni, è formulato in violazione delle regole previste dal codice di rito per la proposizione del ricorso in cassazione.
Va, infatti, rilevato, con riferimento alla censura di nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell'art. 112 c.p.c., che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione (cfr tra le tante Cass 8585/2012, n 18202/2008).
Nella fattispecie non è configurabile il vizio denunciato per avere la Corte d'appello disatteso un proprio precedente favorevole all'Istituto, nè tantomeno la nullità della sentenza può essere affermata per non avere la Corte spiegato le ragioni del proprio operato. La nullità della sentenza denunciabile in...
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