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T.A.R. Catania, (Sicilia), 2017,
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  • Fatto

    FATTO

    Il sig. Al. Sp., dipendente del Comune di Mirabella Imbaccari inquadrato nella categoria 'D", posizione economica "D. 3" del C.C.N.L. del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali, con qualifica di istruttore direttivo, già "Responsabile del Servizio di Polizia Municipale" (incarico conferito con determina sindacale n. 10 del 14.03.2013 e "prorogato con determina sindacale n. 18 del 21.06.2013.) espone quanto segue.

    Con determina n. 34 dell'11 settembre 2013, il Sindaco del Comune di Mirabella Imbaccari adottava un provvedimento "di organizzazione del servizio del personale della polizia municipale" e assegnava l'incarico di responsabile già svolto dal ricorrente, all'ispettore capo Francesco Liardo appartenente alla categoria "C".

    Con ordinanza del 5 agosto 2014, il Tribunale di Caltagirone in funzione di Giudice del Lavoro, ordinava al Comune di Mirabella Imbaccari di assegnare al sig. Sp. mansioni confacenti al livello di inquadramento posseduto.

    Con deliberazione di Giunta Municipale n. 96 dell'11 novembre 2014, avente ad oggetto la "rideterminazione della dotazione organica", l'ente istituiva l'Area di Polizia Municipale e trasformava il posto di comandante di Polizia Municipale da "D" giuridico (ex 7° q.f.) a "D3" giuridico (ex 8° q.f.) e da tempo pieno a part-time.

    Con ricorso introduttivo notificato il 21 gennaio 2015, il ricorrente - ritenendo che l'ente avesse introdotto un requisito (possesso di diploma di laurea) non posseduto al solo fine di eludere il giudicato del giudice del lavoro (che a suo dire avrebbe disposto la "reintegra immediata nel ruolo di responsabile del servizio, istruttore direttivo e specialista di vigilanza della Polizia Municipale ", v. pag. 5 e 17 del ricorso introduttivo) - ha impugnato il predetto provvedimento e ne ha chiesto l'annullamento deducendo censure di eccesso di potere sotto i...

  • Diritto

    DIRITTO

    In via preliminare il Collegio esamina l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Comune resistente e la ritiene fondate limitatamente all'impugnazione, proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti dei provvedimenti sindacali n. 42/2015 e n. 1/2016 recanti conferimento di posizione organizzativa e concernenti quindi atti gestionali del rapporto di lavoro contrattualizzato devoluti alla cognizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 165 del 2001. Per la rimanente parte l'eccezione di difetto di giurisdizione va, invece, respinta; invero, anche se gli atti impugnati con il ricorso in epigrafe finiscono con il refluire sul concreto svolgimento delle mansioni da parte del ricorrente (aspetto della vicenda che per altro il ricorrente ha già sottoposto al giudice del lavoro e sul quale v. infra) essi afferiscono essenzialmente alla organizzazione degli uffici dell'ente e costituiscono atti di macro organizzazione assoggettati a principi e regole pubblicistiche. È, inoltre, infondata anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva poiché nei confronti dei provvedimenti amministrativi impugnati il ricorrente è portatore di un interesse differenziato e qualificato alla legittimità del contenuto di detti atti dai quali può indirettamente derivare una lesione alla propria situazione giuridica nell'ambito della prestazione lavorativa alle dipendenze del Comune.

    Prima di passare all'esame del merito del ricorso è opportuno precisare sin da ora un dato di fatto sul quale parte ricorrente fonda gran parte delle censure di eccesso per sviamento ed elusione del giudicato e che riguarda il contenuto dell'ordinanza del Tribunale di Caltagirone del 5 agosto 2014. Sul punto parte ricorrente afferma diffusamente nelle varie impugnative che il giudice del lavoro avrebbe "ordinato la reintegra immediata nel ruolo di responsabile del servizio...

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