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Estremi:
T.A.R. Genova, (Liguria), 2017,
  • Fatto

    FATTO

    Con ricorso notificato il 7 aprile 2017 alla Regione Liguria e alla controinteressata e depositato il successivo 12 aprile 2017 la società Multiservice s.p.a., ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento in epigrafe di aggiudicazione alla controinteressata della gara per l'affidamento di servizi vari di supporto tecnico amministrativo a strutture dipendenti della Giunta regionale, nonché tutti gli atti di gara e segnatamente i verbali, la graduatoria e la valutazione di congruità dell'offerta della aggiudicataria.

    Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente ha dedotto, con unico articolato motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 97 d.lgs. 50/16, violazione del principio di vincolatività dell'offerta, violazione della lex specialis di gara in merito alla vincolatività dell'offerta e alla anomalia della stessa, violazione dell'art. 50 d.lgs. 50/16, dell'art. 5 della l.r. 31/07, degli artt. 5 e 3 del capitolato speciale d'appalto e dell'art. 11 del disciplinare, illogicità, carenza di presupposti e difetto di motivazione, violazione dei principi di par condicio, trasparenza e concorrenzialità, in quanto l'aggiudicataria, a fronte dell'obbligo del rispetto della clausola sociale contenuta nella lex specialis di gara e dell'impegno a riassorbire l'intero personale uscente ha offerto un prezzo incapiente a coprire il costo del lavoro dei dipendenti; da altro punto di vista l'offerta sarebbe vieppiù connotata di anomalia alla luce della circostanza che la controinteressata avrebbe dedicato all'appalto in questione un responsabile del servizio e altre 23 risorse umane i cui costi di retribuzione renderebbero ancora più evidente l'anomalia dell'offerta; da ultimo anche i costi della formazione offerta dall'aggiudicataria renderebbero ulteriormente incongrua l'offerta.

    La ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso e...

  • Diritto

    DIRITTO

    Deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere sostanzialmente insindacabili, da parte del giudice amministrativo, le valutazioni discrezionali che connotano il procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

    Nel caso oggi sub iudice, infatti, non si censura l'esercizio della discrezionalità nella valutazione delle giustificazioni quanto piuttosto avere ammesso la possibilità di utilizzare un contratto collettivo diverso, rispetto a quello precedentemente applicato, per il personale oggetto di clausola sociale, nonché l'avere ritenuto congrua un'offerta che secondo calcoli matematici non avrebbe potuto essere capiente rispetto alle ragionevoli spese che si ponevano a fronte di quanto offerto dall'aggiudicataria.

    Si è, pertanto, al di fuori di un sindacato sul merito delle scelte discrezionali della stazione appaltante.

    Nel merito la censura che regge l'intero ricorso è fondata.

    In sostanza si censura la scelta dell'aggiudicatario, espressa la prima volta in sede di giustificazioni dell'offerta, di applicare al personale tutelato dalla clausola sociale il CCNL multiservizi in luogo di quello metalmeccanici in godimento.

    Tale operazione non può essere condivisa.

    A tal riguardo occorre dapprima operare una ricostruzione del quadro normativo relativo alle clausole sociali per poi analizzare la disciplina di gara, l'offerta della aggiudicataria e le giustificazioni della stessa.

    L'art. 30, comma 4, d.lgs. 50/16 stabilisce" 4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul...

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