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T.A.R. Genova, (Liguria), 2017,
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  • Fatto

    FATTO

    Con determinazione dirigenziale del 23/8/2016, il Comune di Genova ha indetto una procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di ristorazione scolastica relativo a quattro lotti municipali per l'importo complessivo € 22.799.298,75 da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016.

    Per il lotto "Medio Ponente", oggetto della presente controversia, l'importo posto a base di gara è stato di € 3.746.242,75.

    Per il predetto lotto, sono state presentate n. 2 offerte: quella del costituendo RTI La Cascina Global Service Srl/Vivenda Spa (di seguito RTI La Cascina/Vivenda), odierno ricorrente principale, e quella del costituendo RTI CIR Food S.c./Villa Perla Service Coop. Soc. a r.l. Onlus (di seguito RTI Food/Villa Perla), controinteressato e ricorrente incidentale.

    Al termine della valutazione dell'offerta tecnica e di quella economica, il RTI La Cascina/Vivenda si è classificato al primo posto in graduatoria, con una offerta economica pari ad € 3.474.976,95 (con una percentuale di ribasso pari al 6,288%).

    L'offerta del predetto RTI è stata considerata anomala, sicché, con nota prot. n. 429681 del 23/12/2016, la Stazione appaltante ha richiesto al medesimo raggruppamento di fornire le precisazioni utili per la verifica di congruità.

    Il raggruppamento ha reso le precisazioni richieste con nota del 10/1/2017.

    Non ritenendo esaurienti le giustificazioni presentate, il Comune di Genova ha convocato il concorrente per l'audizione orale del giorno 1/2/2017, chiedendo altresì di anticipare le ulteriori giustificazioni con una relazione da inviare a mezzo p.e.c.

    Il RTI ha trasmesso al Comune la relazione in data 31/1/2017.

    Fornite successivamente le precisazioni ulteriori in...

  • Diritto

    DIRITTO

    La presente controversia verte sulla corretta interpretazione della c.d. clausola sociale inserita nell'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto.

    Giova, pertanto, riportare sin d'ora tale disposizione della lex specialis di gara: "Il personale, assegnato alle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato deve essere assunto nel rispetto esclusivo del Contratto Collettivo Nazionale di categoria Aziende del Settore Turismo - Pubblici Esercizi - siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacati maggiormente rappresentative, nonché degli accordi integrativi provinciali in essere, salvo eventuali deroghe concordate nell'ambito di appositi protocolli di intesa tra Amministrazione Comunale, OO.SS e Associazioni rappresentative delle Imprese, nel rispetto dei livelli professionali previsti.

    [...]

    In considerazione dei cambi di gestione, ai sensi dell'art. 50 del Codice degli appalti (Dlgs. 50/2016) al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'Impresa subentrante dovrà assumere tutto il personale, adibito all'appalto, iscritto nel libro unico del lavoro presente da almeno tre mesi nell'unità produttiva interessata, fatto salvo i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

    Per personale adibito all'appalto si intendono tutti i lavoratori impiegati per lo svolgimento del servizio ivi compreso il personale operante presso i Centri cottura/Cucine come meglio definiti all'art. 1 lett. d) del presente capitolato. Ai lavoratori saranno garantite le stesse condizioni normative ed economiche preesistenti, ivi compresi scatti di anzianità maturati e trattamenti integrativi salariali

    [...]

    Il dettaglio del personale attualmente in carico suddiviso per qualifica e monte ore è indicato nell'allegato n. 16 del presente capitolato, redatto in base ai dati e alle informazioni fornite...

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