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T.A.R. Campobasso, (Molise), 2017,
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    FATTO E DIRITTO

    Con sentenza n. 464/2016 il TAR Molise ha accolto il ricorso proposto dall'odierno ricorrente in qualità di dirigente delle politiche sociali e del lavoro della Provincia di Campobasso avverso i provvedimenti che ne hanno comportato il trasferimento presso i centri per l'impiego della Regione Molise in esecuzione delle leggi nazionali di riordino delle Province.

    Con la predetta sentenza il TAR ha rilevato l'incompetenza della Giunta ad adottare atti di riassetto organizzativo e di programmazione della dotazione organica in quanto riservati alla competenza del Consiglio ex art. 42 del d. lgs. n. 267/2000 ed una carenza di motivazione in ordine alla scelta dei dirigenti provinciali soprannumerari.

    In esecuzione della predetta sentenza il Consiglio Provinciale con delibera n. 2 del 17.1.2017 ha nuovamente deliberato il riordino delle funzioni provinciali accorpandole in due settori ed ha fissato i criteri di riorganizzazione del personale, prevedendo per la scelta dei dirigenti da preporre ai due settori, il criterio delle maggiori attitudini, capacità professionali e specifiche competenze organizzative, in deroga al criterio automatico della cristallizzazione delle posizioni ricoperte dai dirigenti in servizio alla data del 8 aprile 2014 che avrebbe potuto consentire al ricorrente di rimanere nell'organico provinciale.

    Il Presidente della Provincia con decreto n. 7 del 27.1.2017 ha conseguentemente confermato i dirigenti Avv. Pace e dott. Fr. in quanto ritenuti dotati di maggiori attitudini, capacità professionali e specifiche competenze in relazione alle caratteristiche dei due settori (legale il primo e finanziaria/contabile il secondo).

    Il dottor Am. ha impugnato tali provvedimenti chiedendone la declaratoria di nullità per contrasto con la sentenza del TAR n. 464/2016 e comunque l'annullamento perché affetti da violazione di legge ed eccesso di potere.

    La causa è stata...

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