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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    che:

    - con l'indicata sentenza, la Corte di appello di Napoli, decidendo sull'appello principale proposto dal Comune di San Giorgio a Cremano e su quello incidentale proposto da C.G., N.P., T.G., P.G. (oltre che da A.V.), vigili urbani dipendenti del Comune suddetto, rigettava la domanda tesa ad ottenere: - il risarcimento del danno biologico conseguente all'usura psicofisica per non aver goduto, su richiesta del datore di lavoro, del riposo settimanale; - i maggiori compensi spettanti applicando lo straordinario festivo come previsto dal contratto collettivo alle ore effettuate nelle domeniche lavorate;

    - per la cassazione della sentenza ricorrono C.G., N.P., T.G., P.G. che articolano cinque motivi cui resiste il Comune di San Giorgio a Cremano con tempestivo controricorso;

    - la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

    - i ricorrenti hanno depositato memoria (nell'intestazione della quale risulta anche A.V., già appellato e appellante incidentale, il quale, però, non ha proposto ricorso per cassazione);

    - il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che:

    - il ricorso è manifestamente infondato alla luce dei recenti precedenti di questa Corte (Cass. 25 luglio 2016, nn. 15268, 15267, 15266, 15265) resi in vicende del tutto analoghe;

    - non sussiste la denunciata violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. avendo la Corte di appello espressamente esaminato l'eccezione di inammissibilità proposta dai lavoratori e deciso conformemente al devolutum;

    - non sussiste la denunciata violazione degli artt. 2087 e 2109 c.c. e dell'art. 36 Cost. e neppure la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 1 sul lavoro turnista e degli artt. 22 e 24 del c.c.n.l. del 14.9.2000 in relazione al pagamento dello straordinario svolto nel giorno domenicale;

    - si evince innanzitutto dalla stessa sentenza che la fattispecie in esame è caratterizzata dallo svolgimento di una prestazione lavorativa articolata in turni - cfr. pag. 3 -;

    - nel caso in esame, in cui non può essere revocata in dubbio la qualificazione dell'attività prestata come lavoro a turni, viene in discussione l'interpretazione della normativa collettiva che ne regola i compensi;

    - sulla base delle disposizioni pattizie applicabili (artt. 22 e 24 del c.c.n.l. 14.9.2000): 1.- al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta a retribuzione giornaliera di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. 2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, ad un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3.- L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su...

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