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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO

    che:

    - con l'indicata sentenza, la Corte di appello di Salerno, decidendo sull'appello proposto dal Comune di Scafati, respingeva le domande proposte (con separati ricorsi) da A.M.G., + ALTRI OMESSI

    - per la cassazione della sentenza ricorrono il lavoratori che articolano tre motivi cui resiste il Comune di Scafati con tempestivo controricorso;

    - la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

    - i ricorrenti e il Comune di Scafati hanno depositato memoria;

    - il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che:

    - il ricorso è manifestamente infondato alla luce dei recenti precedenti di questa (;erte (Cass. 25 luglio 2016, nn. 15268, 15267, 15266, 15265) resi in vicende del tutto analoghe;

    - si evince, innanzitutto, dalla stessa sentenza che la fattispecie in esame è caratterizzata dallo svolgimento di una prestazione lavorativa articolata in turni;

    - si evince, altresì, che i ricorrenti hanno lavorato per esigenze di servizio di domenica, senza fruire del riposo compensativo nei termini; - quale sia stata la specifica deduzione circa la suddetta affermazione dei giudici di merito ed in particolare circa il mancato godimento del riposo compensativo nei termini (che la Corte territoriale ha interpretato in rapporto alle regole ordinarie in tema di riposo settimanale: si veda il passaggio motivazionale di pag. 7 e l'espresso riferimento al mancato riposo settimanale e dunque al mancato riposo dopo un periodo di lavoro continuato di sei giorni) non è dato rilevare dal ricorso per cassazione;

    - in quest'ultimo, infatti, i ricorrenti si dilungano in una premessa in fatto evidenziante per ciascuno di essi distinte annualità e prestazioni effettuate di domenica ma nessun riferimento è operato al preciso contenuto del ricorso (melius dei ricorsi) di primo grado con riguardo alla causa petendi ed alle circostanze che, alla luce della norma di legge eventualmente invocata, avessero l'effetto di costituire il diritto soggettivo fatto valere in giudizio con la domanda proposta;

    - anzi, a ben guardare, proprio l'indicazione delle sole prestazioni effettuate di domenica e l'assenza di ogni cenno ai giorni di riposo (eventualmente goduti in ritardo) sono significative del fatto che la pretesa risarcitoria sia stata fatta valere proprio con riguardo alla prestazione resa nel giorno destinato al riposo settimanale e dunque al ritardato godimento di tale riposo rispetto al periodo continuato...

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