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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con sentenza n. 7185/2013, depositata il 12 novembre 2013, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, che aveva respinto la domanda di V.S., dipendente di Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. con mansioni di assistente di volo, diretta ad ottenere - in virtù delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 53, comma 2, lett. b) - l'inserimento in turni tali da consentirle l'attività lavorativa tra le ore 6.00 e le ore 24.00 quanto meno nei quindici giorni mensili di affidamento dei figli minori.

    La Corte osservava, a sostegno della propria decisione, come il D.Lgs. n. 66 del 2003, in materia di orario di lavoro, recante, all'art. 11, l'esenzione dall'obbligo di prestare lavoro notturno per la lavoratrice o il lavoratore che sia unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni, non trovi applicazione al personale di volo nell'aviazione civile (art. 2) e come, d'altra parte, tale causa di esonero dal lavoro notturno non sia prevista dal D.Lgs. n. 185 del 2005, contenente, in attuazione della Direttiva 2000/79/CE, la speciale disciplina dell'organizzazione dell'orario di lavoro per detto personale: ciò che, ad avviso della Corte, indicava la chiara volontà del legislatore (anche comunitario) di escludere il personale di volo dall'applicazione della normativa generale sull'orario di lavoro, stante la necessità di realizzare un contemperamento dell'interesse dei lavoratori con il peculiare carattere del lavoro del personale di volo.

    Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la lavoratrice con unico articolato motivo; la società ha resistito con controricorso.

    Entrambe le parti hanno depositato memoria.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Con l'unico motivo proposto la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 53 del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 2 e art. 19, comma 2, e del D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 7 nonchè delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE e del CCNL di settore (art. 21): in sostanza, la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto abrogate (dal D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 19, comma 2), per il personale di volo dell'aviazione civile, anche le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 53 in tema di limitazioni al lavoro notturno dettate a tutela della maternità e paternità, in luogo di quelle soltanto aventi specificamente ad oggetto la disciplina dell'organizzazione dell'orario di lavoro; dubita della legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 3,31,37 e 41 Cost. - della norma di cui all'art. 19, comma 2, cit., nonchè del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 2 nella parte in cui esclude dal campo di applicazione della nuova disciplina il personale di volo dell'aviazione civile; osserva che la Direttiva 2000/79/CE, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del suddetto personale, contiene una clausola di non regresso, così che la disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 185 del 2005, che tale Direttiva aveva attuato, non avrebbe potuto comportare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti dalla stessa trattati; deduce infine come il CCNL di settore rinviasse, all'art. 21, per la tutela della maternità e della paternità, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001 e successive modifiche e integrazioni.

    Ciò posto, si ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento.

    La sentenza impugnata rileva (p. 4) che "la materia della organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile... ha trovato una specifica...

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