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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO IN FATTO

    che, con la sentenza epigrafata, la Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame proposto dall'INAIL ed in parziale riforma della decisione impugnata, rigettava la domanda proposta in primo grado da T.G. intesa ad ottenere il riconoscimento della i.t.p. e la condanna dell'istituto alla corresponsione della relativa indennità, nonchè l'indennizzo per i postumi permanenti residuati ad infortunio sul lavoro occorso il (OMISSIS);

    che la Corte osservava che ai fini della reiezione della domanda dell'assicurato rilevavano: la circostanza che il T. avesse atteso ben quattro mesi prima di presentare domanda all'INAIL, che non era vero che nella denuncia di inizio lavori il predetto fosse indicato come titolare di una delle due ditte indicate dal committente, poichè già nelle dichiarazioni rese ai funzionari INAIL in data 20.3.2009 era emerso come la DIA e tutta la documentazione alla stessa allegata riguardavano lavori diversi da quelli che egli stava svolgendo al momento dell'infortunio; che il T. aveva dichiarato che i lavori avevano ad oggetto lo smaltimento della vecchia copertura in eternit ed il rifacimento della stessa con diversi materiali, lavori per i quali T. Vincenzo, (erroneamente indicato come T.G.) proprietario dell'edificio, aveva incaricato la ditta Ecology Green srl, indicata nella DIA, che aveva stipulato contratto di appalto con il committente il 12.9.2007, laddove solo nel piano sul rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro era indicato il nome del ricorrente come mero responsabile dei lavori;

    che, peraltro, oltre a riferire nella denuncia di infortunio di essere stato intento al montaggio delle gronde della propria abitazione, il ricorrente, nelle dichiarazioni rese ai funzionari INPS, non aveva fatto alcun cenno ad un contratto scritto intercorso tra lui ed il padre, nè alla pattuzione di un compenso e che il contratto, prodotto solo in sede di...

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

    2. che il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 e art. 4, n. 3 e deduce la conseguente nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;

    che la doglianza prospettata dal T. si incentra sulla mancata attribuzione di rilevanza, da parte del giudice del gravame, al contratto di appalto stipulato tra T.V. e T.G. e sulla omessa considerazione della qualità, risultante documentalmente, di responsabile dei lavori, rilevandosi l'inessenzialità della circostanza che l'edificio in cui furono eseguiti i lavori fosse abitata anche da esso ricorrente;

    che si evidenzia che, in ogni caso, per fugare ogni dubbio, la Corte territoriale avrebbe potuto ammettere le prove testimoniali richieste dal ricorrente, essendo il potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni esercitabile senza istanza di parte, osservandosi, infine, che la sentenza è materialmente priva di motivazione idonea a chiarire l'esclusione della prova documentale ovvero della rilevanza del contratto posto in essere tra le parti;

    3. che il ricorso è qualificabile come inammissibile;

    3.1 che questa Corte ha affermato che deve escludersi che la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a favore degli artigiani possa comprendere le attività lavorative svolte nel proprio interesse, nell'interesse di congiunti o comunque a titolo di cortesia (Cass. 18 gennaio 1996, n. 375; 29 marzo 1993, n. 3347; 1 febbraio 1993, n. 1194; 8 marzo 1990, n. 1887; 27 gennaio 1989, n. 508; 23 luglio 1977, n. 3289 e, successivamente Cass. 6.11.2002 n. 15588 e Cass. 12012/2003);

    3.2. che le deduzioni del ricorrente non criticano, tuttavia, nella sostanza i principi sanciti da tale...

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