che, con sentenza depositata il 17.9.2015, la Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame proposto dalla S.p.a. Sviluppo Italia Campania in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C. Vetere, che aveva accertato l'esistenza d'un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la suddetta società e V.S., dalla data di stipula della prima assunzione con il contratto di somministrazione del 2.9.2005, con condanna della società al risarcimento del danno da quantificarsi in separato giudizio;
che, di tale sentenza chiede la cassazione la S.p.A. Sviluppo Italia Campania in liquidazione, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui ha opposto difese, con controricorso, il V., laddove la spa Obiettivo Lavoro è rimasta intimata;
che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale è stata depositata memoria da parte della ricorrente.
1.1. che, con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20,21,22 e 27 sul rilievo che la sentenza ha negato la legittimità della causale indicata nei contratti di somministrazione di lavoro intervenuti tra la S.p.A. Obiettivo Lavoro Agenzia per il Lavoro (somministratore) e la società ricorrente (utilizzatore) in contrasto con le indicate disposizioni e si sostiene che erroneamente la Corte abbia reputato necessaria l'indicazione puntuale e specifica delle ragioni giustificatrici del ricorso alla somministrazione a tempo determinato, in conformità alla ritenuta applicazione nel caso di specie della disciplina propria del lavoro a termine di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, con onere di specificazione della causale, anzichè verificare che quella invocata rientrava appieno tra le causali consentite dalla legge anche in relazione all'ordinaria attività dell'utilizzatore;
1.2. che, con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20,artt. 2697 e 2729 c.c. e artt. 167,414,416,115 e 116 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha violato il principio di non contestazione delle risultanze documentali in riferimento alle mansioni del lavoratore e alla sussistenza d'un picco di produzione eziologicamente derivante dall'intensificazione dell'attività aziendale in ragione dell'incremento delle domande di finanziamento per l'autoimpiego e l'imprenditorialità giovanile;
1.3. che, con il terzo motivo, si censura la decisione per violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, nonchè della norma di interpretazione autentica di cui alla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 osservandosi che erroneamente è stata confermata anche la statuizione relativa alla condanna al risarcimento dei danni senza applicare la L. n. 183 del...
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