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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    RILEVATO IN FATTO

    che, con sentenza in data 8.7.2015, il Tribunale di Terni, all'esito del giudizio di opposizione alle risultanze della CTU espletata in sede di ATP, dichiarava che M.M. era invalida civile con riduzione della capacità di lavoro del 90% e condannava l'INPS al pagamento, in favore della predetta, dell'assegno di invalidità con decorrenza dal 28.2.2012;

    che, per la cassazione di tale pronuncia, ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione a due motivi, cui ha opposto difese, con controricorso, la M.;

    che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 - bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

  • Diritto

    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

    che, va in primo luogo disattesa l'eccezione di tardività del ricorso, in quanto come è dato evincere dalla notificazione della sentenza del Tribunale, la stessa è stata effettuata presso la sede dell'INPS e non presso i procuratori domiciliatari costituiti nel giudizio di opposizione, sicchè deve aversi riguardo al termine di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., che non è nella specie decorso;

    1.1. che, con il primo motivo, viene denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, deducendosi l'omessa verifica da parte del Tribunale del requisito reddituale e del mancato svolgimento dell'attività lavorativa, elementi costitutivi questi la cui mancanza è deducibile e rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, e sostenendosi l' irreversibilità della estinzione del diritto a produrre documenti nel mancato rispetto dei termini perentori e decadenziali già decorsi;

    1.2. che, con il secondo motivo si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, n. 5, non avendo la Corte indicato alcuna prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto fatto valere;

    2. che il ricorso va accolto con riguardo ad entrambi i motivi di impugnazione, esaminati congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto, pur nella differente articolazione del vizio dedotto;

    che non vi è alcun ostacolo alla rilevazione della omissione dedotta, nell'ambito di procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., come affermato da questa Corte, che ha osservato che "In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al...

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