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Estremi:
Cassazione civile, 2017,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con sentenza n. 33/2011 la Corte d'appello di Trieste ha respinto l'appello proposto da Ge.Tur. s.c.r.l. avverso le sentenze non definitive e definitive pronunciate dal Tribunale di Udine che avevano accertato la legittimità della pretesa portata dalla cartella esattoriale, emessa da Equitalia Friuli Venezia Giulia s.p.a. a favore dell'INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a. per un preteso credito derivante da contribuzione omessa ed accessori pari ad Euro 95.824,78.

    L'opponente aveva denunciato che la cartella non contenesse indicazioni nello spazio riservato alla relata di notifica, che era priva di motivazione in ordine agli elementi essenziali delle date di iscrizione a ruolo, che la pretesa si basava su una errata interpretazione della L. n. 389 del 1989, art. 1 e che le somme avrebbero dovuto essere rideterminate ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116. La società aveva pure esposto che i rapporti di lavoro intercorsi nel periodo interessato (1994/1998) con giovani neodiplomati o studenti assunti con contratto a tempo determinato, erano stati regolati per la parte normativa dal c.c.n.l Uneba e per la parte economica dal contratto stipulato con la organizzazione maggiormente rappresentativa, Fisascat CISL, regolarmente aggiornato nel corso degli anni. A seguito di accertamento ispettivo del 24/12/1998 l'INPS aveva ritenuto che il trattamento previsto negli accordi territoriali fosse peggiorativo rispetto a quello Uneba accertando cosi un rilevante debito contributivo alla Ge. Tur. S.c.a.r.l..

    Per la cassazione di tale sentenza la Ge.Tur. ha proposto ricorso con cinque motivi. L'INPS anche nella veste di mandatario di S.C.C.I. s.p.a. ha resistito con controricorso. Equitalia Nord s.p.a succeduta ad Equitalia Friuli Venezia Giulia ha pure proposto contro ricorso.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60, degli artt. 148 e 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 3, lamenta che la sentenza impugnata non abbia accertato l'inesistenza della notifica della cartella, ritenendo erroneamente che la stessa cartella ai sensi dell'art. 156 c.p.c., u.c. "ha raggiunto il proprio scopo", e con ciò non avrebbe colto il senso della eccezione sollevata, che riguardava la nullità del procedimento e della sentenza per radicale nullità della notifica della cartella, in sostanza ribadisce che l'eccezione riguardava la inesistenza della notifica della cartella che non corrispondeva al paradigma normativo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2 e costituiva soltanto mera comunicazione.

    2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e o falsa applicazione della D.L. n. 389 del 1989, art. 1, e precisa che la questione ora dedotta in causa, a differenza di quella relativa alla precedente controversia derivata dallo stesso verbale ispettivo ma relativa a contributi di previdenza ed assistenza evasi e conclusasi con la sentenza della Corte di cassazione n. 6966/2010, riguarda la pretesa relativa alla contribuzione relativa al Servizio Sanitario Nazionale di natura tributaria con conseguente criterio di determinazione del parametro legato all'effettiva capacità contributiva dell'onerata e non ai livelli di retribuzione virtuale.

    3. Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione dell'art. 37 c.p.c., della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, e delle norme sulla giurisdizione. Si afferma che la violazione della regola di attribuzione della giurisdizione alla Commissione tributaria imponga la traslatio iudicii verso tale organo giurisdizionale.

    4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10,...

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