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Titolo:
L'elaborazione giurisprudenziale in materia di “insussistenza del fatto materiale” ex articolo 3, comma 2, decreto legislativo n. 23/2015
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  • Sommario

    Sommario: 1. Le ipotesi all'attenzione dei giudici di merito. – 2. Il recesso per mancato superamento del periodo di prova in caso di nullità della clausola. – 2.1.Segue: e per malattia prolungata nei limiti del periodo di comporto. – 3. Due casi di licenziamento ingiustificato ed un'unica sanzione: la tutela reintegratoria debole.

  • 1. I giudici di merito, con le sentenze riportate in epigrafe, concludono in maniera uniforme per l'ingiustificatezza del licenziamento irrogato nei confronti dei lavoratori ricorrenti e la conseguente applicabilità, ratione temporis, della sanzione di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015.

    Gli interventi giurisprudenziali si segnalano per intervenire nell'ambito di quell'operazione complessa che consta nella delimitazione della “geografia” delle ipotesi riconducibili alla categoria della “insussistenza del fatto materiale”, di cui alla disposizione menzionata; categoria in cui devono essere inclusi, secondo le sentenze annotate, sia l'ipotesi del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova in caso di nullità della relativa clausola, sia il licenziamento per malattia prolungata entro i limiti del periodo di comporto. Le sentenze Trib. Torino 16 settembre 2016 e Trib. Milano 3 novembre 2016, constatata la nullità della clausola di prova, per sottoscrizione tardiva nel primo caso e falsa sottoscrizione del lavoratore nel secondo, ravvisano nel recesso datoriale un licenziamento ad nutum al di fuori delle ipotesi consentite, “ontologicamente” mancante di ragione giustificatrice (così Trib. Torino 16 settembre 2016, cit.). Escluso che ciò possa determinare la nullità del licenziamento, «tenuto in ogni caso conto che, ai sensi dell'art. 18, I comma stat. lav., il licenziamento è nullo se contrario ad una ipotesi di nullità espressamente prevista dalla legge o se determinata da motivo illecito determinante» (così Trib. Milano 3 novembre 2016), i giudici concordano per la riconducibilità della fattispecie de qua ad una ipotesi di recesso ingiustificato per “insussistenza del fatto materiale” contestato.

    Anche il licenziamento oggetto della sentenza del Trib. Milano 5 ottobre 2016 viene...

 

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