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Titolo:
Il concetto di “categoria professionale”: contraddizioni ed ipotesi applicative nell'attuale sistema di relazioni industriali
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  • Sommario

    Sommario: 1. La pronuncia del Tribunale di Torino. – 2. Il concetto di “categoria professionale”. – 3. La spaccatura venutasi a determinare tra dottrina e giurisprudenza. – 4. L'intervento delle Sezioni Unite e il richiamo all'art. 36 Cost. – 5. Considerazioni conclusive.

  • 1. Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Torino è di un certo interesse al fine di determinare lo “stato dell'arte” in merito all'esatta portata ed al corretto significato da attribuire all'art. 2070 c.c., norma introdotta dal legislatore in un contesto giuridico-sociale notoriamente assai diverso rispetto a quello attuale, ma che, a fronte di una sua mancata esplicita abrogazione, sembrerebbe comunque legittimata a trovare cittadinanza pure all'interno del sistema odierno, fondato sul principio di libertà sindacale di cui all'art. 39, primo comma, Cost. La norma in esame, difatti, detta i criteri per la corretta individuazione del contratto collettivo destinato a trovare concreta applicazione in un dato contesto produttivo, parametrandosi sul concetto di “categoria professionale”: ai sensi del primo comma l'appartenenza alla categoria professionale si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, mentre, se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.

    Ora, nel caso concretamente posto all'attenzione del giudice del lavoro torinese, la ricorrente lamentava l'applicazione, da parte datoriale, a decorrere dal 1° settembre 2015, del CCNL relativo al settore terziario (applicato in precedenza ai due terzi dei lavoratori) in luogo del CCNL metalmeccanici (fino a quel momento applicato ai restanti lavoratori) dal quale il datore di lavoro asseriva essere receduto; quest'ultimo giustificava la propria scelta in virtù della necessità di provvedere ad una uniformazione del trattamento economico e normativo valido per tutto il personale aziendale.

    La ricorrente denunciava l'illegittimità del recesso datoriale: essendo il contratto collettivo nazionale stato stipulato dalle parti collettive, il datore non sarebbe titolare di...

 

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