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Estremi:
Comm. trib. reg. Perugia, (Umbria), 2017,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    (omissis...), cittadino svedese residente in italia, ha impugnato due avvisi di accertamento per gli anni 2009 e 2010, con i quali l'Agenzia delle Entrate ha contestato l'omessa dichiarazione di redditi da pensione percepiti all'estero ed ha accertato un reddito imponibile di € 67.349,00 nell'anno 2009 e di € 73.774,79 nel 2010.

    Gli avvisi di accertamento sono motivati come segue:

    - le pensioni percepite dal (omissis...) sono in parte pensioni statali di vecchiaia ed in parte pensioni private, erogate dall'ente pensionistico svedese e dall'agenzia delle entrate svedese; le pensioni sono state tassate in Svezia; il contribuente non ha presentato dichiarazione dei redditi in italia

    - ai sensi della convenzione italia-Svezia per evitare la doppia imposizione (stipulata il 06/03/1980 e ratificata con L. n. 439 del 1982) la pensione statale di vecchiaia ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 18, par. 1 e quindi è imponibile esclusivamente nello stato di residenza; la pensione privata ricade invece nell'ambito di applicazione del par. 2 dell'art. 18, che prevede la tassazione concorrente nei due stati;

    - è fatto salvo in ogni caso dalla convenzione e dall'art. 165 tuir il meccanismo per evitare la doppia imposizione (detrazione delle imposte eventualmente pagate all'estero), che tuttavia nella fattispecie non ha trovato applicazione in considerazione dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del(omissis...)

    il ricorrente ha dedotto:

    - che l'art. 18 comma 2 deve essere interpretato nel senso che le pensioni sono tassate esclusivamente nello stato che le eroga

    - che la pensione statale di vecchiaia rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 19 della convenzione, che prevede la tassazione esclusiva nello stato di erogazione delle pensioni derivanti da funzioni...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    L'art. 18 della convenzione Italia-Svezia per evitare la doppia imposizione, ratificata con L. n. 439 del 1982 recita quanto segue:

    1. Fatte salve le disposizioni del paragrafa 2 dell'articola 19 le pensioni ed altri pagamenti analoghi pagati ad un residente di una Stata contraente sona imponibili soltanto in questo Stato.

    2. Nonostante le disposizioni del paragrafa 1, le pensioni ed altri pagamenti analoghi, corrisposti in virtù della legislazione di assicurazione sociale di uno Stato contraente, nonché le somme corrisposte in dipendenza di una assicurazione di pensione conclusa in uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato. Toli disposizioni si applicano soltanto ai nazionali dello Stata contraente dal quale provengono i pagamenti.

    La Commissione condivide le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata circa il fatto che entrambe le pensioni percepite dal (omissis...) rientrano nell'ambito di applicazione del par. 2 dell'art. 18.

    Infatti l'espressione "legislazione di assicurazione sociale" ivi contenuta va interpretata secondo il significato ad essa attribuita dall'ordinamento italiano, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della stessa convenzione che prevede che "le espressioni non diversamente definite hanno il significata che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a mena che il contesto non richieda una diverso interpretazione".

    A tale riguardo si osserva che la Corte di Cassazione ha affermato che nell'espressione assicurazioni sociali "trova collocazione non sala il trattamento assistenziale, ma anche quella previdenziale, can il quale la Stata assicura ai lavoratori la copertura dai rischi tipici del rapporto di lavora e della persona umana, e perciò, in definitiva, il concetto stessa di pensione (purché non volontaria) declinata in tutte te sue accezioni, comprensiva, quindi, sia dei...

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