Con sentenza 4 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la Corte d'appello di L'Aquila rigettava l'appello proposto da R.G. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto la domanda di impugnazione del licenziamento disciplinare intimatogli da Sevel s.p.a. il 13 aprile 2010, per avere lavorato nei campi durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia (intervento di meniscectomia), così ritardandone la guarigione.
Esclusa ogni denunciata indebita estensione valutativa del primo giudice a periodo temporale non oggetto di contestazione e pure ogni confusione nell'apprezzamento delle condizioni del ginocchio sinistro del lavoratore, in luogo del destro operato, la Corte territoriale ribadiva la dipendenza causale del ritardo nella guarigione dalla prestazione della suddetta attività (in particolare consistita nella legatura di viti e nella conduzione di un mezzo agricolo), accertata dal C.t.u. medico-legale.
Con atto notificato il 4 giugno 2015, R.G. ricorre per cassazione con sei motivi, cui resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, per ampliamento della contestazione datoriale del 1 aprile 2010, alla base del licenziamento disciplinare del 13 aprile 2010, a fatti, collegati a certificati medici del (OMISSIS), relativi al ginocchio sinistro (e non al destro, interessato dall'intervento chirurgico per cui il lavoratore in malattia), in violazione del principio di immutabilità della contestazione.
2. Con il secondo, il ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo e controverso, in relazione all'art. 115 c.p.c., quale la documentazione medica dell'intervento di (OMISSIS) al ginocchio sinistro del lavoratore.
3. Con il terzo, il ricorrente deduce nullità della sentenza, per la mancata esplicazione delle ragioni di ravvisato pregiudizio per la propria guarigione nella sporadica attività agricola prestata, indicata in una presunta attività di coltivazione delle viti, anzichè nella loro legatura e nella guida di un mezzo agricolo, come accertato dal Tribunale.
4. Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 437 e 134 c.p.c., per il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi in ordine all'inesistenza di alcun aggravamento a carico del ginocchio destro del lavoratore a causa dell'attività svolta durante il periodo di assenza per malattia.
5. Con il quinto, il ricorrente deduce manifesta illogicità della sentenza, per la censurata prestazione di attività agricola durante la malattia, da una parte e, dall'altra, per la mancata prestazione, se allora possibile, di una parziale prestazione al datore di lavoro, peraltro al di fuori della contestazione disciplinare.
6. Con il sesto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 2103 e 2119 c.c., per difetto di proporzionalità tra...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...