ALLEGATO UNICO
LINEE DI INDIRIZZO PER LA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEI
COMUNI, DELLE CITTA' METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUI BILANCI DI
PREVISIONE 2017-2019 PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 166 E
SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
1. Disposizioni concernenti l'esercizio provvisorio 2017.
Anche per l'esercizio 2017, sia pure per un arco di tempo piu' limitato rispetto agli ultimi anni, si e' fatto ricorso all'esercizio provvisorio (autorizzato per il 2017 fino al 31 marzo per i comuni e fino al 30 giugno per province e citta' metropolitane).
In proposito appare utile ribadire i principali indirizzi diramati con le precedenti deliberazioni (n. 9/SEZAUT/2016/INPR; n. 18/SEZAUT/2014/INPR; n. 23/SEZAUT/2013/INPR) a presidio delle situazioni di rischio connesse alla gestione in esercizio provvisorio, indirizzi che qui si confermano anche nell'ottica di una verifica di coerenza dei documenti definitivi gia' in fase di gestione ed in funzione, ove possibile, di interventi correttivi, a maggior ragione per gli enti che ancora non hanno deliberato il bilancio. Essi riguardano:
criticita' nel riferire la gestione finanziaria in esercizio provvisorio agli stanziamenti di spesa dell'anno precedente in presenza di manovre di riduzione delle risorse e della spesa;
impatto negativo sugli equilibri di competenza e di cassa, quest'ultimo connesso anche al ritardo nella riscossione dei tributi propri;
difficolta' di approvare efficaci manovre finanziarie finalizzate alla razionalizzazione e riduzione della spesa, ad esercizio finanziario inoltrato;
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