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Estremi:
Tribunale Bari, 2017,
  • Fatto

    osserva in fatto

    con ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedeva in via d’urgenza, previa declaratoria dell’illegittimità del rigetto opposto dall’Inps alla richiesta di congedo straordinario formulata da essa ricorrente, ordinarsi all’Istituto convenuto di concedere il congedo straordinario ai sensi dell’art. 42, comma 5, D. Lgs. n 151/2001, con vittoria di spese di lite, argomentando a sostegno del fumus boni iuris e del periculum in mora.

    Si costituiva in giudizio l’Inps contestando in fatto e in diritto il ricorso avversario, argomentando sul difetto sia del fumus che del periculum, e concludeva per la sua reiezione.

    Esaminata la documentazione prodotta in atti ed udite le difese orali dei procuratori delle parti,

  • Diritto

    osserva in diritto

    preliminarmente va rilevato che non può essere dichiarata l’improcedibilità della domanda cautelare ai sensi dell’art. 443 c.p.c..

    Tale norma, invero, dispone che “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di cui al comma 1 dell’articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti da leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”.

    In altre parole, l’art. 443 c.p.c, con disposizione non suscettibile di interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità anziché l'improponibilità della domanda solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato. L'improponibilità, che rende nulli tutti gli atti del processo, in quanto presuppone una temporanea carenza di giurisdizione, è rilevabile anche dopo la prima udienza di discussione in qualsiasi stato e grado di giudizio. Viceversa, per giurisprudenza consolidata, "nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esperimento del procedimento amministrativo, è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere- dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 c.p.c., solo nella prima udienza di discussione, sicché, ove la improcedibilità, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine, la relativa questione non può essere riproposta nei successivi gradi di giudizio" (così Cass. n. 1312 del 1988, si veda anche, ex plurimis, Cass. n. 6673/2002).

    Sulla scorta di tali...

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