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T.A.R. Roma, (Lazio), 2017,
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  • Fatto

    FATTO e DIRITTO

    In data 5 aprile 2016 il segretario pro tempore della RSA presentava richiesta di accesso agli atti riguardanti l'istituto contrattuale del telelavoro nell'ambito di Italia Lavoro s.p.a. avendo ricevuto numerose segnalazioni da parte di dipendenti; in data 26 maggio 2016 la nuova segretaria pro tempore (la ricorrente) si rivolgeva alla Commissione per l'accesso agli atti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 25, comma 4, della legge 241/1990.

    La Commissione, con decisione DICA 0013740 P-4.8.1.8.3, intimava ad Italia Lavoro s.p.a. di consentire l'accesso agli atti.

    Veniva quindi reiterata la richiesta di accesso agli in data 15 luglio 2016.

    A tali richieste non veniva dato seguito, pertanto la ricorrente presentava in proprio ricorso al T.A.R. chiedendo che ordinasse la misura già richiesta dalla Commissione per l'accesso.

    Il 24 febbraio 2017 la ricorrente si costituiva a mezzo di avvocato.

    Alla camera di consiglio del 28 febbraio 2017, il Collegio ha rilevato che "sussistono seri dubbi in ordine alla ammissibilità del ricorso per mancanza della prova della notifica e per la natura giuridica di soggetto privato del soggetto intimato e ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione."

    Alla camera di consiglio dell'11 aprile 2017 la causa veniva trattenuta in decisione previa richiesta della parte ricorrente di essere rimessa in termini per notificare il ricorso.

    Il Collegio ritiene che il ricorso sia irricevibile per i motivi già esplicitati nell'ordinanza collegiale.

    Infatti, il vizio della mancata notifica risulta insanabile poiché si è di fronte a un caso di notificazione inesistente ancora prima che nulla, per cui non può trovare applicazione l'art. 44, comma 4 del c.p.a. giacché non è sufficiente il...

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