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Estremi:
Corte Costituzionale, 2017,
  • Fatto

    Ritenuto in fatto

    1.- Con ricorso, notificato il 29 febbraio-2 marzo 2016, depositato il successivo 7 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 29, della legge della Regione Lazio 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

    1.1.- Il ricorrente premette che la disposizione impugnata stabilisce che «[g]li oneri relativi al trattamento accessorio posti a carico della Regione per il personale temporaneamente assegnato ad altre pubbliche amministrazioni sulla base di protocolli o accordi per lo svolgimento di funzioni di interesse regionale, sono compensati con gli incrementi delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, o con specifiche indennità, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera k) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 1° aprile 1999, certificati nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di contenimento dei costi della contrattazione collettiva, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'articolo 17 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999».

    Tale previsione - secondo la difesa statale - si porrebbe anzitutto in contrasto con l'art. 15, comma 1, lettera k), del CCNL del 1° aprile 1999, in quanto individuerebbe una destinazione delle risorse del citato fondo diversa da quella ivi prevista, in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di «ordinamento civile». Il ricorrente ricorda che è stato ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale che «il trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di impiego sia stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali...

  • Diritto

    Considerato in diritto

    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 9, comma 29, della legge della Regione Lazio 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016), che stabilisce che «[g]li oneri relativi al trattamento accessorio posti a carico della Regione per il personale temporaneamente assegnato ad altre pubbliche amministrazioni sulla base di protocolli o accordi per lo svolgimento di funzioni di interesse regionale, sono compensati con gli incrementi delle risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, o con specifiche indennità, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera k) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 1° aprile 1999, certificati nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di contenimento dei costi della contrattazione collettiva, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'articolo 17 del CCNL del 1° aprile 1999».

    Secondo il ricorrente tale norma si porrebbe in contrasto, anzitutto, con l'art. 15 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, poichè individuerebbe una destinazione delle risorse del citato fondo diversa da quella ivi prevista, in violazione della competenza esclusiva statale nella materia «ordinamento civile», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    Essa, inoltre, incidendo sulla quantificazione del trattamento accessorio del personale regionale, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. «nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica».

    2.- Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per contraddittorietà dello stesso, proposta dalla difesa regionale.

    Quest'ultima ritiene che le doglianze formulate dal ricorrente...

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