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Estremi:
Corte Costituzionale, 2017,
  • Fatto

    Ritenuto in fatto

    1.- Il Tribunale ordinario di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 22 novembre 2013 (r.o. n. 345 del 2015), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049 (Norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli), secondo cui «L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio; agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue; b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di...

  • Diritto

    Considerato in diritto

    1.- Nel corso di un giudizio promosso da un lavoratore agricolo a tempo indeterminato licenziato il 31 dicembre 2012, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, al fine di ottenere il «riconoscimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria per l'anno 2013», il Tribunale ordinario di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati).

    La disposizione censurata, nell'estendere ai lavoratori agricoli l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, prevede che l'indennità di disoccupazione agricola è riconosciuta a tali lavoratori alla duplice condizione che essi risultino iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità e «abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri».

    A proposito della rilevanza delle questioni, il rimettente afferma che, «applicando la normativa di settore», il ricorrente non avrebbe diritto «ad alcuna indennità di disoccupazione».

    In particolare, quanto all'indennità di disoccupazione agricola, «il ricorrente per l'anno 2012 avrebbe diritto a zero giornate di disoccupazione, essendo stato licenziato il 31.12.2012 e per l'anno 2013 vedrebbe respinta la domanda per assenza dei contributi».

    Quanto, invece, all'indennità di disoccupazione ordinaria, essa «non potrebbe spettare al ricorrente, in quanto essendo lavoratore agricolo, non potrebbe vantare i 52 contributi settimanali richiesti nel biennio precedente alla domanda, pur avendoli maturati in concreto, se la sua...

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