1. Ortofrutticola San Giorgio di Freiherr Von Freyberg Rudolf & C. s.s. ha depositato in data 3.8.2016 ricorso poi ritualmente notificato con il quale ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4863/16 emesso, da questo Tribunale in favore della Fondazione ENPAIA, per E 9.269,07 a titolo di contributi omessi, oltre interessi legali e spese.
L'opponente ha sostenuto che i contributi in oggetto non sono dovuti in base al disposto dell'art. 6, l. n. 240/84 ed infine l'opponente ha domandato: "Dichiarare non dovute le somme richieste dalla Fondazione E.N.P.A.I.A. a titolo di oneri contributivi e, per l'effetto, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo meglio descritto in epigrafe e disporne la revoca per le ragioni esposte in relazione a tutte le voci indicate;"
La Fondazione ENPAIA, costituitasi in giudizio con memoria, ha ribadito la fondatezza della pretesa azionata, ha concluso per la conferma del decreto opposto, ovvero per la condanna della controparte "a quanto risulterà dovuto" ed altresì per la condanna della medesima ex art. 96 c.p.c..
Acquisita la documentazione, concesso alle parti rinvio per discussione con termine per note, come dalle medesime richiesto, infine, durante l'odierna udienza, comparsi e sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. La l. n. 1655/62 ("Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'"Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura" (E.N.P.A.I.A.)", all'art. 3 dispone:
"I contributi di cui all'articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo...
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