Il ricorso proposto dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, dipendente del Ministero convenuto in qualità di docente, temporaneamente collocata fuori ruolo ed inserita nello speciale contingente del Ministero degli Affari Esteri per essere stata destinata a prestare servizio all'estero presso le istituzioni scolastiche ed educative di cui all'art.625 e ss. D.Lgs. 297/1994, nel periodo e nella sede specificamente indicata, per ottenere l'accertamento del proprio diritto alla supervalutazione del servizio prestato all'estero, ai sensi dell'art. 673 del d.lgs. cit., come anzianità permanente di servizio utile per tutto lo sviluppo in carriera, senza alcun riassorbimento nel passaggio da una posizione stipendiale all'altra, e la condanna dell'amministrazione datrice di lavoro all'inquadramento nella posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata per effetto della supervalutazione, per il servizio prestato, e da prestare, all'estero, a far data dall'anno scolastico 2015/2016 fino al termine dell'incarico di insegnamento all'estero, ad effettuare la relativa ricostruzione di carriera e al pagamento degli aumenti stipendiali dovuti sulla base del servizio prestato all'estero in ciascun periodo, nonché di tutte le somme a lei spettanti in base all'effettuata ricostruzione di carriera, è fondato.
L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva e di incompetenza territoriale sollevate dal Ministero convenuto non sono fondate.
Con riferimento a tali profili occorre infatti rilevare, in consonanza con altri decisioni di questo tribunale (v. tra le più recenti sent. n. 4279/2014 o n. 12401/2014 ) che è insussistente la dedotta legittimazione passiva del Ministero degli Affari Esteri, avendo la S.C. chiarito che il comando o distacco del pubblico dipendente, temporaneamente destinato a prestare...
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